CNDCEC, nessun obbligo di certificazione verde per accedere al seggio elettorale

Pubblicato il 22 settembre 2021

Le zona d’ombra del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l’obbligatorietà del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso a determinati servizi e attività, hanno fatto sì che alcuni Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interpellassero il proprio Consiglio Nazionale per avere chiarimenti in merito al predetto obbligo, al fine di poter accedere ai seggi elettorali costituiti per il rinnovo dei propri organi di categoria.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa 21 settembre 2021, n. 92, ha risposto ai quesiti pervenuti.

In particolare, nell’informativa si evidenzia che, fra le attività e i servizi elencati nel suddetto Decreto Legge in cui viene stabilito l’obbligo di possesso e di esibizione del green pass, non rientra l’accesso a sedi e/o uffici di enti pubblici, di cui fanno parte anche i dipendenti degli Ordini professionali.

Tuttavia, il nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, estende l’obbligo, a decorrere dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, della certificazione verde ai dipendenti pubblici e privati.

Pertanto, ad oggi in nessuna norma si rinviene circa l’obbligatorietà della certificazione verde per l’accesso ai seggi elettorali.

Invero, qualora i seggi siano costituiti nei luoghi indicati agli artt. 9 bis e 9 ter.1 del Decreto di aprile, Il Consiglio invita gli Ordini a verificare presso le strutture individuate per l’istituzione dei seggi elettorali, se per l’accesso sia necessario il possesso del green pass.

Si rammenta altresì che, fino al 23 settembre 2021, gli Ordini che hanno scelto la modalità di voto in presenza, possono cambiare la scelta con la modalità di voto da remoto.

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