Decreto "Green Pass": tutte le novità della conversione

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Decreto "Green Pass": tutte le novità della conversione

I lavori parlamentari della Camera dei deputati riprendono dopo la pausa estiva con la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, cosiddetto decreto "Green Pass" (AC. 3223​), calendarizzata per il prossimo 6 settembre.

Il 2 settembre 2021 la Commissione Affari sociali ha dato il via libera al disegno di legge approvando alcune importanti novità.

Il decreto legge n. 105/2021, con le modifiche approvate in Commissione, è  composto di 18 articoli e di un allegato.

Si fornisce di seguito il quadro delle disposizioni come modificate in sede referente, all’esame dell’Aula dal 6 settembre 2021.

Stato di emergenza nazionale: proroga al 31 dicembre 2021 (articoli 1 e 2

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il decreto "Green Pass" proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale.

Prorogata al 31 dicembre 2021 anche la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020.

Viene poi stabilito - per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021 - l’estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 già adottate con il DPCM del 2 marzo 2021. Aggiornati i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni.

Le disposizioni in argomento (articoli 1 e 2) non sono state oggetto di modificazioni in sede referente.

Green pass: modalità di impiego (articoli 3 e 4)

Le novità più rilevanti (e discusse) del provvedimento all’esame dell’Aula sono contenute negli articoli 3 e 4 del disegno di legge di conversione del decreto Green pass.

L’articolo 3, con l’inserimento dell’articolo 9-bis nel decreto Riaperture, stabilisce che, con decorrenza dal 6 agosto 2021, è richiesta la certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per l’accesso ai seguenti servizi e attività economiche:

 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso. Una modifica approvata dalla Commissione Affari sociali esclude il Green pass obbligatorio per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

- musei, altri istituti e luoghi della cultura (come biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;

- sagre, fiere, convegni e congressi;

- centri termali, parchi tematici e di divertimento. Con una modifica aggiunta dalla Commissione si prevede che nei centri termali sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;

 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente);

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (attività aggiunte in sede di conversione);

- concorsi pubblici.

Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale e in tutte le zone (bianca, arancione e rossa qualora siano consentiti i servizi e le attività citati).

Le disposizioni sul green pass obbligatorio non si applicano ai soggetti che non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 per questioni di età e a quelli con certificazione medica che attesta l'incompatibilità della vaccinazione con il proprio stato di salute. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, a individuare le specifiche tecniche per la gestione delle certificazioni in modalità digitale. Nelle more dell’emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo (circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).

Spetta ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività verificare la regolarità dell’accesso e sarà una legge dello Stato (secondo una modifica introdotta in sede di conversione) a stabilire ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19.

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L’articolo 4, come modificato dalla Commissione Affari sociali, estende ai centri di diagnostica e ai poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi e dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Previsto inoltre l’obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza che saranno valutati dal personale sanitario.

Green pass: validità (articolo 4)

Estesa la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19 da 9 a 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall'eventuale dose unica.

Il termine di 12 mesi è applicabile anche ai soggetti che abbiano in passato contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2 e che hanno fatto una dose di vaccino.

Per i guariti dal COVID-19 che non si sono vaccinati la certificazione verde ha invece una validità di 6 mesi, decorrenti dall’avvenuta guarigione.

Viene poi specificato che, ai fini del green pass provvisorio (valido solo per 48 ore dall’esecuzione del test molecolare o antigenico rapido con esito negativo), il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute (circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021, prot. n. 21675).

Green pass: sanzioni (articolo 4)

Si estende l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e si introduce la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a 10 giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde.

L’alterazione o la falsificazione delle certificazioni verdi Covid-19 costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

RSA e strutture di ospitalità e di lungodegenza (articolo 4-bis)

Il nuovo articolo 4-bis consente, mediante certificazione verde COVID-19 e con cadenza giornaliera, la visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti.

I familiari sono ammessi anche a prestare assistenza quotidiana nel caso di ospiti non autosufficienti, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale.

Test antigenici rapidi presso le farmacie (articolo 5)

L’articolo 5, come modificato dalla Commissione, estende fino al 30 novembre 2021 (il termine precedentemente previsto era il 30 settembre 2021), la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

Tramite un apposito Protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie il Ministero della salute dovrà stabilire le procedure e le condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione 2021/2022.

Proroga dei termini emergenziali (articolo 6)

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto Green Pass (tra cui le norme sulla sorveglianza sanitaria eccezionale, la proroga delle udienze da remoto per il processo tributario e le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti).

Nel corso dell’esame in sede referente, l’allegato A è stato modificato. E’ stato infatti differito al 31 dicembre 2021 anche il termine di efficacia dell’art. 92, comma 4-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare - anche laddove negozialmente previste - decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 per via dell’emergenza pandemica.

Qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari (articolo 6-bis)

Inserito durante l’esame referente per far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, l’articolo consente l’utilizzo, in via temporanea e fino al 31 dicembre 2022, su tutto il territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19.

Attività giurisdizionale (articoli 7 e 7 bis)

L’articolo 7 proroga, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l’efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria.

L’articolo 7 bis, inserito in sede referente, consente nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati.

Lavoratori fragili (articolo 9)

Nessuna novità (seppur attesa) sul tema dei lavoratori fragili, in particolare in merito alla mancata proroga dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente al ricovero ospedaliero, ai fini del trattamento giuridico ed economico.

L’articolo 9 (comma 1 e 2), non modificato dalla Commissione, stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della possibilità, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di svolgere, di norma, il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Altre disposizioni

Infine, l’articolo 10 - in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

L’articolo 11 dispone che 20 milioni di euro della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il D.L. “Sostegni” (D.L. n. 73/2021) vengano destinati in via prioritaria alle attività che risultano chiuse alla data del 23 luglio 2021 in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

L’articolo 13-bis, inserito in sede di conversione, come clausola di salvaguardia, prevede che le disposizioni del decreto in esame siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norma di attuazione.

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