Cndcec. Riflessioni su requisiti formali e personali dei mediatori

Pubblicato il 20 novembre 2012 Con la nota informativa n. 87/2012, dal titolo “Requisiti e ruolo del mediatore: alcune riflessioni”, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha tenuto a precisare alcuni aspetti riguardanti la figura e l’attività di mediazione.

In particolare, vengono affrontati gli obblighi formativi, l'obbligo di riservatezza e alcuni aspetti collegati alla formalizzazione dell'accordo.

Con riferimento ai requisiti formali del mediatore, di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale della Giustizia n. 180/2010, si ribadisce la necessità che i mediatori siano in possesso di una laurea almeno triennale o in alternativa siano iscritti ad un ordine o collegio professionale.

A tale preparazione di base, si deve poi aggiungere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, oltre che vantare la partecipazione (sempre nel biennio) ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Proprio a tal proposito, il Consiglio nazionale invita gli organismi di mediazione a facilitare la suddetta formazione, sia nella forma del tirocinio che dell’aggiornamento formativo, dato che il numero dei procedimenti è ancora esiguo per consentire agli aspiranti mediatori di riuscire a seguire i 20 casi richiesti dalla normativa. L’invito è, dunque, quello di incentivare alcuni strumenti, come per esempio le aule didattiche, per consentire a tutti gli iscritti di adempiere al loro obbligo formativo.

Il legislatore ha inoltre previsto che il percorso formativo dei mediatori, sia teorico che pratico, abbia ad oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione/conciliazione; procedure aggiudicative e facilitative di negoziazione e mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto; operatività delle clausole contrattuali di mediazione/conciliazione e forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione. Dall’analisi delle materie da approfondire emerge chiaramente l’intento di far acquisire ai mediatori una specifica competenza sia procedurale che normativa.

Per quanto riguarda la decorrenza degli obblighi formativi (18 ore e 20 casi), il Cndcec rinvia esplicitamente alla circolare del ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011, che ha espressamente indicato che l'aggiornamento decorre dall'iscrizione del mediatore all'organismo deputato alla conciliazione.
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