CNDCEC: tirocinio per dipendenti pubblici e requisiti di laurea per l’iscrizione nel registro

Pubblicato il 04 marzo 2026

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 132/2025, ha fornito chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti relativi all’iscrizione nel registro dei tirocinanti per l’accesso alla professione.

Il documento risponde a due quesiti formulati, riguardanti:

  1. la possibilità di svolgere il tirocinio professionale da parte di un dipendente a tempo pieno dell’Agenzia delle Entrate;
  2. la validità del diploma universitario conseguito ai sensi della legge n. 341/1990 ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio.

Il parere del Consiglio Nazionale fornisce indicazioni di carattere generale sulla disciplina del tirocinio professionale prevista dal D.Lgs. n. 139/2005 e dal D.M. n. 143/2009, precisando i rapporti tra normativa professionale e disposizioni che regolano il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione. Il CNDCEC ricorda inoltre che la valutazione dei singoli casi concreti resta di competenza degli Ordini territoriali.

Dipendente dell’Agenzia delle Entrate e svolgimento del tirocinio professionale

Il primo quesito riguarda la richiesta di iscrizione nel registro del tirocinio presentata da un dipendente a tempo pieno dell’Agenzia delle Entrate. L’Ordine territoriale ha chiesto al Consiglio Nazionale di confermare l’orientamento già espresso con PO n. 295/2005, relativo alla possibilità di svolgere il tirocinio durante il rapporto di pubblico impiego.

Il CNDCEC evidenzia che la normativa ordinamentale vigente sul tirocinio professionale, contenuta nel D.Lgs. n. 139/2005 e nel D.M. n. 143/2009, non prevede cause generali di incompatibilità per lo svolgimento del tirocinio, a differenza di quanto stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 139/2005 con riferimento all’esercizio della professione.

Inoltre, il d.P.R. n. 137/2012, che ha riformato gli ordinamenti professionali, stabilisce espressamente che il tirocinio può essere svolto anche in costanza di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, purché le modalità e l’organizzazione dell’attività lavorativa consentano lo svolgimento effettivo del percorso formativo.

Resta tuttavia fermo il rispetto dei requisiti di effettività e continuità della frequenza. Il Regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) prevede infatti che il tirocinante garantisca una presenza minima di 20 ore settimanali presso lo studio del professionista dominus.

Dal punto di vista della normativa professionale, quindi, non sussistono ostacoli allo svolgimento del tirocinio da parte di un dipendente pubblico. Tuttavia, il CNDCEC evidenzia che la compatibilità deve essere valutata anche alla luce della disciplina che regola il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Con specifico riferimento ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo 4 del d.P.R. n. 18/2002 stabilisce che al personale delle Agenzie fiscali è vietato svolgere attività fiscali o tributarie proprie o tipiche dei dottori commercialisti, nonché qualsiasi attività che possa risultare incompatibile con l’imparziale svolgimento delle funzioni istituzionali.

La Direzione generale del personale dell’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 2004/74427, ha tuttavia chiarito che il tirocinio professionale finalizzato all’iscrizione negli albi può essere consentito a determinate condizioni. In particolare, il tirocinio deve:

Alla luce di tali disposizioni, il CNDCEC ritiene necessario che l’aspirante tirocinante richieda una preventiva valutazione o autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, al fine di verificare la compatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e il rapporto di servizio, anche per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi.

Diploma universitario ex legge n. 341/1990 e requisiti per l’iscrizione nel registro dei tirocinanti

Il secondo quesito posto riguarda la possibilità di iscrizione nel registro dei tirocinanti da parte di un soggetto in possesso di un diploma universitario conseguito ai sensi della legge n. 341/1990.

Il Consiglio Nazionale chiarisce che i diplomi universitari triennali istituiti dalla legge n. 341/1990 non sono automaticamente equipollenti alle lauree previste dal successivo ordinamento universitario.

In particolare, l’eventuale equipollenza alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.M. n. 509/1999 è attualmente riconosciuta solo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Di conseguenza, tale equipollenza non può essere estesa ai requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro del tirocinio professionale previsto dall’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

Pertanto, il diploma universitario ex legge n. 341/1990 non costituisce titolo idoneo per l’iscrizione nel registro dei tirocinanti. L’accesso al tirocinio richiede infatti il possesso delle lauree individuate dalla normativa professionale vigente, secondo il sistema universitario attualmente in vigore.
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