Cnf salva elezioni Coa

Pubblicato il 29 giugno 2016

Il Consiglio nazionale forense, con propria pronuncia, fa salvo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, respingendo il reclamo proposto avverso il rinnovo dei componenti per il quadriennio 2015 – 2018.

Al di là del presunto contrasto delle suddette elezioni con le norme di merito e con le pronunce del Giudice Amministrativo – puntualizza il Cnf -  il ricorrente ha qui circoscritto la domanda alla rettifica dei risultati elettorali, previa pronuncia di illegittimità degli stessi, con conseguente proclamazione della corretta graduatoria degli eletti.

Rettifica elezioni Compromessi diritti elettorato attivo e passivo

Alla luce di tale specifica domanda, pertanto, il Consiglio sottolinea come una eventuale rettifica dei risultati elettorali nel senso richiesto, finirebbe per incidere gravemente non solo e non tanto sulle posizioni di alcuni eletti, ma soprattutto sul diritto e sulla libertà di voto di coloro che hanno all'epoca correttamente espresso le loro preferenze nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni disciplinanti le operazioni elettorali, con il legittimo affidamento derivante dall'ammissione della lista da ciascuno votata.

Ed un eventuale annullamento dei voti attribuiti a tali liste, vizierebbe inammissibilmente il risultato elettorale anche con riferimento all'elettorato attivo, poiché finirebbe per determinare un vero e proprio annientamento della volontà espressa da un gran numero di elettori che, ove fossero state presentate liste diverse o con minor numero di candidati, avrebbero potuto esprimere legittimamente il voto in loro favore, concorrendo in tal modo a determinare un diverso risultato.

Tutela legittimo affidamento

Non può dunque disconoscersi, nel caso de quo, la piena tutela di un legittimo affidamento, ingenerato dalla successione di provvedimenti che hanno determinato un’aspettativa legittima del permanere di una determinata situazione, sulla base di una razionale conoscenza della normativa e dei provvedimenti assunti, e quindi, della vigenza di una determinata disciplina giuridica

Risultati da verificare a data elezioni

Ritiene dunque, conclusivamente, il Consiglio – con sentenza depositata il 25 giugno 2016 – che il risultato delle elezioni deve essere verificato, in questa sede, con esclusivo riferimento alla data in cui i singoli atti del procedimento elettorale vero e proprio (indizione elezioni, convocazione assemblea, presentazione liste e candidature, operazioni di voto e di scrutinio, proclamazione eletti) sono stati posti in essere e secondo le norme fissate dal regolamento a tale data vigente. Norme che le autorità preposte all'attuazione erano obbligate ad osservare, ed hanno, nel caso in esame, correttamente osservato, ritenendo legittimi i voti di lista e quelli individuali espressi nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 9 D.m. 170/2014.

 

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