Co.co.pro. da aggiornare

Pubblicato il 19 giugno 2009 Se, da un lato, la norma (dlgs 276/2003, che disciplina i diritti dei collaboratori a progetto) tutela la maternità “d’ufficio”, dall’altro scoraggia i datori alla instaurazione di collaborazioni con personale femminile, incidendo negativamente sulle occupazioni delle donne. Perché la disciplina della maternità (articolo 66) stabilisce sì che gravidanza, malattia e infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale (che resta sospeso), pur senza erogazione del corrispettivo, ma con particolare riguardo allo stato di gravidanza, il comma 3 dispone che la durata del rapporto è prorogata di diritto (di 180 giorni), salvo condizione più favorevole da contratto individuale. Così, la collaboratrice incinta ha dapprima il diritto alla sospensione del rapporto senza che venga interrotto o estinto anticipatamente, fruendo altresì di un prolungamento minimo di 180 giorni del rapporto di collaborazione quando non vi siano migliori previsioni contrattuali tra le parti.
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