Co.co.pro. da aggiornare

Pubblicato il 19 giugno 2009 Se, da un lato, la norma (dlgs 276/2003, che disciplina i diritti dei collaboratori a progetto) tutela la maternità “d’ufficio”, dall’altro scoraggia i datori alla instaurazione di collaborazioni con personale femminile, incidendo negativamente sulle occupazioni delle donne. Perché la disciplina della maternità (articolo 66) stabilisce sì che gravidanza, malattia e infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale (che resta sospeso), pur senza erogazione del corrispettivo, ma con particolare riguardo allo stato di gravidanza, il comma 3 dispone che la durata del rapporto è prorogata di diritto (di 180 giorni), salvo condizione più favorevole da contratto individuale. Così, la collaboratrice incinta ha dapprima il diritto alla sospensione del rapporto senza che venga interrotto o estinto anticipatamente, fruendo altresì di un prolungamento minimo di 180 giorni del rapporto di collaborazione quando non vi siano migliori previsioni contrattuali tra le parti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy