Codice CNEL obbligatorio nel cedolino paga e nell’informativa al lavoratore

Pubblicato il 11 maggio 2026

Il cosiddetto decreto Lavoro 2026 (decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62) introduce nuovi obblighi informativi in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro, con particolare riferimento al codice alfanumerico unico attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi dell’articolo 16-quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, o codice CNEL.

Le nuove disposizioni si collocano nell’ambito delle misure previste dal medesimo decreto Lavoro in materia di salario giusto e contrasto al dumping contrattuale e retributivo, nonché nel più ampio quadro sistemico della nuova disciplina sulla trasparenza e parità retributiva tra uomini e donne prevista dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Codice CNEL: codice alfanumerico unico del CCNL

L’articolo 16-quater del cosiddetto decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha previsto l'adozione di un codice alfanumerico unico per l’identificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La norma prevede che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro venga identificato, nelle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro (CO) e nelle denunce retributive mensili UNIEMENS trasmesse all’INPS, mediante il predetto codice attribuito dal CNEL.

NOTA BENE: Si ricorda che, in base all’articolo 14, commi 1 e 2, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, dal 1° aprile 2026 le Comunicazioni Obbligatorie di assunzione UNILAV possono essere effettuate - in via opzionale e alternativa rispetto alle modalità di trasmissione attraverso i canali regionali - anche attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) (INPS, messaggio numero 1153 del 31 marzo 2026). Dal 29 aprile 2026 il SIISL consente di gestire direttamente online anche le comunicazioni UNILAV di proroga, trasformazione e cessazione.

Il codice viene assegnato dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Le istruzioni operative per l’utilizzo del codice nei flussi UNIEMENS sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021. La circolare ha previsto il passaggio al nuovo sistema a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di dicembre 2021, con una fase transitoria di due mesi durante la quale era possibile utilizzare sia il precedente codice INPS sia il nuovo codice CNEL. Dal periodo di competenza febbraio 2022, la trasmissione del dato è ammessa esclusivamente mediante il codice attribuito dal CNEL.

In prospettiva, il processo di integrazione tra le banche dati pubbliche potrebbe ssere ulteriormente rafforzato.

Il disegno di legge approvato dall’Assemblea del CNEL il 18 dicembre 2025 prevede che il codice CNEL venga utilizzato per legge anche nei sistemi INAIL e non più soltanto sulla base di accordi interistituzionali. Il CNEL dovrà quindi fornire all’Istituto i codici aggiornati dei contratti collettivi, che saranno inseriti nei modelli telematici relativi alle denunce di infortunio e malattia professionale.

L’associazione tra codice contratto ed eventi lesivi consentirà di collegare i dati infortunistici ai contratti collettivi applicati, con possibili effetti sul monitoraggio della sicurezza del lavoro e sull’analisi delle malattie professionali nei diversi comparti contrattuali.

Codice CNEL nell’informativa individuale al lavoratore

L’articolo 11 del decreto Lavoro (decreto-legge n. 62/2026) modifica l’articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, inserendo tra le informazioni obbligatorie da comunicare al lavoratore anche il codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale applicato.

La disposizione introduce la nuova lettera q-bis), prevedendo che il datore di lavoro debba comunicare al lavoratore il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro.

L’obbligo si aggiunge alle informazioni che il datore di lavoro è già tenuto a rendere al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Più nel dettaglio, l’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997 prevede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, una serie di informazioni obbligatorie relative alle condizioni applicabili al rapporto stesso, tra cui:

a) l’identità delle parti;

b) il luogo di lavoro;

c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;

d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;

e) la data di inizio del rapporto di lavoro;

f) la tipologia del rapporto di lavoro;

g) l’identità delle imprese utilizzatrici nel lavoro somministrato;

h) la durata del periodo di prova;

i) il diritto alla formazione;

l) la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;

m) le modalità di recesso e i termini di preavviso;

n) l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;

o) la programmazione dell’orario normale di lavoro;

p) le condizioni relative ai rapporti di lavoro con organizzazione imprevedibile dell’orario;

q) il contratto collettivo applicato e le parti sottoscrittrici;

r) gli enti destinatari dei contributi previdenziali e assicurativi;

s) gli elementi relativi ai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

L’articolo 11 del Decreto-Legge n. 62/2026 aggiunge, a decorrere dal 1° maggio 2026, la nuova lettera: q-bis) il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

L’obbligo informativo viene assolto mediante consegna del contratto individuale di lavoro oppure della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (CO).

La modifica normativa comporta quindi un adeguamento delle lettere di assunzione, dei modelli contrattuali e delle procedure utilizzate per l’adempimento degli obblighi informativi.

Codice CNEL nel prospetto paga

L’articolo 11, comma 2, modifica anche l’articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, introducendo, dal 1° maggio 2026, l’obbligo di indicare nel prospetto paga il contratto collettivo nazionale applicato, identificato mediante il relativo codice alfanumerico unico.

La disposizione riguarda i lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei dirigenti.

Il cedolino paga dovrà quindi riportare non solo il riferimento al CCNL applicato, ma anche il codice identificativo attribuito dal CNEL.

Codice CNEL nelle offerte di lavoro pubblicate sul SIISL

L’articolo 7, comma 6, del decreto Lavoro prevede inoltre che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, le posizioni di lavoro pubblicate sulla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) riportino il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro con il relativo codice alfanumerico unico.

Le offerte dovranno inoltre indicare la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.

Monitoraggio dei contratti collettivi

L’articolo 11, commi 3 e 4, attribuisce al codice CNEL anche una funzione di interoperabilità tra le banche dati pubbliche.

Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, CNEL e altri enti competenti potranno utilizzare il codice univoco per monitorare l’effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e per individuare eventuali scostamenti nei trattamenti economici e normativi applicati.

Le risultanze del monitoraggio potranno essere utilizzate anche ai fini della programmazione dell’attività ispettiva, dell’analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e della verifica dei requisiti necessari per l’accesso a benefici normativi, contributivi o economici.

Informativa al lavoratore e trasparenza retributiva

Le modifiche introdotte dal decreto Lavoro producono effetti anche sulla nuova disciplina in materia di trasparenza retributiva e parità di retribuzione tra uomini e donne.

L’articolo 6 del decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2023/970, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede infatti che l’informativa resa al lavoratore ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997 costituisca modalità ordinaria di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva.

Secondo lo schema normativo, l’informativa consente di rendere conoscibili il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il contratto collettivo nazionale applicato e i criteri di determinazione della retribuzione.

L’introduzione del codice univoco CNEL rafforza quindi l’identificazione del contratto collettivo applicato e potrà agevolare le verifiche sui trattamenti economici applicati ai lavoratori, anche nell’ambito delle analisi sui differenziali retributivi di genere e sull’effettiva applicazione dei criteri di trasparenza salariale previsti dalla normativa europea.

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