Codice della crisi d'impresa, le novità in vigore dal 16 marzo

Pubblicato il 18 marzo 2019

Al via un primo pacchetto di disposizioni del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Sono divenute operative, dal 16 marzo 2019, alcune delle novità introdotte con la recente riforma del fallimento.

Le restanti previsioni, che costituiscono la gran parte delle misure, entreranno in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 14/2019 (avvenuta il 14 febbraio 2019), ovvero il 15 agosto 2020.

Prime misure operative

Di seguito, le misure per le quali le disposizini finali e trasitorie del menzionato decreto hanno previsto un’entrata in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (quindi, come detto, dal 16 marzo 2019):

Operatività delle ulteriori disposizioni e disciplina transitoria

Come riferito, per le ulteriori disposizioni (comprese le misure di allerta, la nuova sezione sul sovraindebitamento, sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese etc), il Decreto legislativo entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione, ovvero il 15 agosto 2020.

Da ricordare anche la previsione che disciplina la fase transitoria (articolo 390) dove viene sancito che i ricorsi e le domande concorsuali depositati prima o pendenti all’entrata in vigore del nuovo Codice sono definiti secondo le previgenti disposizioni di cui al Regio decreto n. 267/1942 nonché della Legge n. 3/2012.

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