Codice tributo per la maternità in agricoltura

Pubblicato il 13 gennaio 2012 L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 7 del 12 gennaio 2012, istituisce la causale del contributo per portare in compensazione, tramite modello F24, gli importi anticipati per l'indennità di maternità, a carico Inps, dai datori di lavoro agricolo ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI).

Il codice tributo è: “MATA” denominato “Aziende Agricole OTI - Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS”; dovrà essere inserito nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza del campo "importi a credito compensati".

Con la stessa risoluzione l'Agenzia sopprime – su richiesta dell'Inps – la causale INFA denominata “Aziende agricole per OTI - importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL”. La soppressione sarà operativa dal quinto giorno lavorativo successivo al 12 gennaio 2012, data della risoluzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy