Codici tributo per violazioni compensazione dei crediti Iva

Pubblicato il 14 gennaio 2016

L'agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo utili per effettuare il versamento delle somme richieste dalla stessa Agenzia, tramite appositi atti di recupero, in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 del D.L. n. 78/2009.

I codici, contenuti nella risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2016, sono i seguenti:

“7497” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Imposta”;

“7498” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Interessi”;

“7499” denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10 del d.l. 78/2009 - Sanzione”.

Nel riportare i codici nel modello di versamento F24, devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, inserendo nei campi specificamente denominati il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”), presenti nell’atto notificato al contribuente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy