Coefficienti usufrutto, rendite e pensioni: valori del 2026

Pubblicato il 07 gennaio 2026

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, sono state definite le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, nonché delle rendite e pensioni, rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2026.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 192/2025, con l’obiettivo di garantire continuità applicativa e uniformità nei criteri di valorizzazione dei diritti reali e delle prestazioni periodiche a rilevanza fiscale.

Saggio legale e il limite minimo del 2,5%

La normativa vigente collega la determinazione dei coefficienti al saggio legale degli interessi, aggiornato annualmente con decreto ministeriale. In particolare:

prevedono l’adeguamento dei coefficienti e dei parametri di calcolo a ogni variazione del tasso legale.

Tuttavia, le stesse disposizioni stabiliscono un limite minimo inderogabile, prevedendo che, ai fini fiscali, non possa essere assunto un saggio legale inferiore al 2,5%.

Nessuna variazione dei coefficienti per il 2026

Per l’anno 2026, il saggio legale degli interessi è stato fissato all’1,60% dal decreto MEF 10 dicembre 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Poiché tale valore risulta inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, il decreto del 24 dicembre 2025 chiarisce che, ai fini della determinazione delle basi imponibili, continuano ad applicarsi i coefficienti calcolati sulla base del tasso del 2,5%.

Di conseguenza:

Confermato il multiplo dell’annualità a 40 volte

Il decreto 24/12/2025 conferma inoltre il valore del multiplo dell’annualità, utilizzato per la determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni:

In entrambi i casi, il multiplo è fissato in quaranta volte l’annualità, parametro già previsto dalla normativa e ora espressamente confermato anche per il 2026.

Ambito di applicazione temporale

Le disposizioni introdotte dal decreto si applicano:

a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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