MEF: interessi legali all’1,60% dal 1° gennaio 2026

Pubblicato il



Con decreto del 10 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha disposto la modifica della misura del saggio degli interessi legali, ai sensi dell’articolo 1284, primo comma, del Codice civile. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025.

Il provvedimento è stato adottato in attuazione della facoltà attribuita al Ministro dall’articolo 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente l’aggiornamento annuale del tasso di interesse legale sulla base:

  • del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi;
  • del tasso di inflazione annuo registrato.

Il decreto tiene conto dei dati acquisiti con nota della Banca d’Italia prot. n. 2228149 del 17 novembre 2025, nonché del quadro normativo di riferimento rappresentato dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

Il nuovo provvedimento sostituisce il precedente decreto MEF del 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, che aveva fissato il saggio degli interessi legali al 2% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Entità del nuovo saggio degli interessi legali

L’articolo 1 del decreto MEF del 10 dicembre 2025 stabilisce che:

  • la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile è fissata all’1,60% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

La riduzione del tasso dall’attuale 2% all’1,60% riflette l’andamento del rendimento dei titoli di Stato a breve termine e del tasso di inflazione registrato nel corso del 2025.

Il nuovo saggio di interesse legale assume rilievo non solo in ambito civilistico, ma anche sotto il profilo tributario, in quanto utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ritardato o omesso versamento dei tributi.

In particolare, nell’ambito del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il contribuente è tenuto a corrispondere:

  • la sanzione ridotta;
  • gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno al tasso di interesse legale vigente.
Il tasso dell’1,60% deve essere applicato esclusivamente agli interessi maturati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di effettivo versamento. Per i periodi antecedenti, restano applicabili i tassi legali in vigore nei rispettivi intervalli temporali.

Considerazioni operative

Alla luce della modifica introdotta dal decreto MEF del 10 dicembre 2025, professionisti e contribuenti dovranno prestare particolare attenzione:

  • alla corretta suddivisione dei periodi di maturazione degli interessi in caso di versamenti tardivi che si estendono su più anni;
  • all’aggiornamento dei software di calcolo utilizzati per il ravvedimento operoso e per la determinazione degli interessi legali in ambito civilistico e fiscale.

Il nuovo saggio di interesse legale dell’1,60% rappresenta pertanto un parametro di riferimento essenziale per la gestione degli adempimenti a partire dal 1° gennaio 2026.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito