Cognome dei figli. L’accordo dei genitori garantisce parità? Il dubbio della Consulta

Pubblicato il 12 febbraio 2021

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 18 dell’11 febbraio 2021, ha sollevato - disponendone la trattazione innanzi a sé - questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Il quesito è stato sollevato in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

L’interrogativo che la Consulta si è posta è se l’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio possa rimediare o meno alla disparità fra di loro visto che, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre.

Per i giudici costituzionali, la risposta a questo dubbio è pregiudiziale rispetto al giudizio di legittimità costituzionale del medesimo art. 262, primo comma, del Codice civile, per come promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano: quest'ultimo aveva chiesto di dichiarare incostituzionale la norma in esame nella parte in cui non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno.

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