Collegato lavoro, applicabilità dei termini di decadenza in caso di cessioni

Pubblicato il 09 luglio 2021

Le disposizioni in materia di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 32, co. 4 lett c) e d) della Legge n. 183/2010 (collegato lavoro), non si applicano ai casi in cui, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.

Tale previsione deve infatti intendersi relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione del contratto o il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranei alla stessa i casi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda e, quindi, ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 19589 depositata oggi, 9 luglio 2021.

Nel caso in esame, gli Ermellini hanno accolto il ricorso da una lavoratrice che aveva avanzato domanda diretta all’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze della società cessionaria.

In sede di merito, era stata ritenuta fondata l’eccezione di decadenza ex art. 32 del Collegato lavoro, per come sollevata dalla controparte.

Da qui l’impugnazione della lavoratrice la quale, tra gli altri motivi di doglianza, aveva lamentato violazione e falsa applicazione della norma richiamata, ritenendo che non poteva applicarsi il termine decadenziale ivi previsto nell’ipotesi, come quella di specie, in cui la ricorrente chiedeva l’accertamento del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza impugnativa della cessione di azienda o del ramo di azienda.

Motivo, questo, giudicato fondato dalla Suprema corte, alla luce del principio sopra indicato.

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