Collocamento Nuove regole dall’1/1/04

Pubblicato il 28 giugno 2006

Il ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 1065 del 27 giugno, in risposta ad un’istanza d’interpello formulata dall’unione degli industriali della provincia d’Imperia, ribadisce che la disciplina in deroga sul collocamento obbligatorio prevista per i datori di lavoro con forza lavoro superiore alle 50 unità è cessata al 31 dicembre 2003. Il chiarimento riguarda i criteri di computo della quota di riserva per cosiddette categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999. Il Ministero precisa che la decorrenza dei nuovi criteri di commutabilità ed esclusione di tali soggetti coincide con il 1° gennaio 2004. Da tale data, quindi, ha cessato di avere vigenza la disciplina transitoria fissata dal Dpr n. 333/2000 per i datori di lavoro con forza lavoro superiore alle 50 unità. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, non possono più computare come unità intere nelle quote obbligatorie di riserve i lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, assunti in base alla disciplina previgente (L. n. 482/1968), la riforma del collocamento obbligatorio. In pratica, quindi, i datori di lavoro hanno dovuto procedere a nuove assunzioni per riuscire a rispettare il residuo 7%, essendosi improvvisamente trovati in condizione di assunzioni insufficiente di lavoratori disabili, che prima, invece, erano coperte dai lavoratori assunti dalle categorie protette (1% della base occupazionale).

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