Colloqui telefonici tra detenuto e difensore al di là dei limiti ma solo con esplicazione sintetica delle ragioni

Pubblicato il 27 settembre 2013 L'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica tra detenuto e difensore deve necessariamente contemperarsi nelle esigenze di tutela della collettività “esprimibile con l'esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati, senza che sia prospettabile il pericolo di nocumento alle strategie difensive del condannato”; quest'ultimo, infatti, é esclusivamente tenuto ad una concisa e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio e non anche dei dettagli delle scelte difensive da fare o valutare unicamente al difensore.

E' dunque possibile che il direttore di un carcere autorizzi i detenuti ad effettuare conversazioni telefoniche con i propri difensori al di là dei limiti numerici indicati, ma in ogni caso è richiesto che il detenuto rappresenti, anche sommariamente, motivi di urgenza o di particolare rilevanza.

E' quanto affermato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 40011 depositata il 26 settembre 2013 con riferimento ad una vicenda in cui il ministero della Giustizia si era opposto al provvedimento del magistrato di sorveglianza de L'Aquila con cui era stato riconosciuto ad un detenuto il diritto all'effettuazione di colloqui telefonici con il proprio difensore senza le limitazioni al numero delle comunicazioni previste nel regolamento penitenziario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy