Colpa lieve Scriminate più ampia

Pubblicato il 07 giugno 2016

Colpa lieve oltre l’imperizia

In base a quanto desumibile dalla Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), in combinato disposto con l’art. 43 comma 3 c.p., la limitazione di responsabilità per i sanitari, in caso di colpa lieve, può operare per le condotte professionali conformi alle Linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un medico, condannato per omicidio colposo, per aver omesso di effettuare, nell’immediatezza del ricovero, esami diagnostici e terapeutici su di un paziente (poi deceduto) le cui condizioni erano gravemente compromesse.

In particolar modo, precisano gli ermellini, la valutazione che il giudice è tenuto ad effettuare rispetto all'ambito di operatività della scriminante introdotta dalla novella del 2012- in base alla quale è esclusa la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve che si collochino all'interno dell’area segnata dalle Linee guida o da virtuose pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica - non può che poggiare sul canone del grado di colpa, costituente la chiave di volta dell’impianto normativo delineato dall'art. 3 Legge 189/2012.

Parametro Divergenza tra condotta tenuta ed attesa

In altre parole, il giudice di merito, a fronte di Linee guida che comunque operino come direttiva scientifica per gli esercenti le professioni sanitarie in riferimento al caso concreto, (ossia, rispetto a profili di perizia e, più in generale, di diligenza professionale), deve procedere alla valutazione della graduazione della colpa secondo il parametro della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare.

E nel determinare la misura del rimprovero - conclude la Corte con sentenza n. 23283 del 6 giugno 2016 - oltre a tutte le evenienze sopra ricordate, deve considerarsi il contenuto della specifica raccomandazione clinica che viene in rilievo. Di talché il grado della colpa sarà verosimilmente più elevato, nel caso di inosservanza di elementari doveri di accuratezza.

 

 

 

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