Legge Concorrenza 2025 in vigore: cosa cambia per le società tra professionisti
Pubblicato il 07 gennaio 2026
In questo articolo:
- Concorrenza 2025: Legge in vigore
- Le novità sulle società tra professionisti
- Il nuovo criterio alternativo
- Risoluzione del precedente contrasto interpretativo
- Perdita dei requisiti e scioglimento della società
- Coordinamento con la disciplina vigente
- Ulteriori misure contenute nella Legge sulla concorrenza
- Rafforzamento del controllo sugli enti locali e disciplina sanzionatoria
- Aggiornamento del quadro sanzionatorio per cosmetici, biocidi e presìdi medico-chirurgici
- Le principali misure
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E' entrata in vigore il 3 gennaio 2025 la Legge n. 190 del 18 dicembre 2025 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025).
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 dopo essere stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 2025.
Concorrenza 2025: Legge in vigore
La Legge n. 190/2025, coerente con gli obiettivi delle leggi annuali per la concorrenza, introduce misure eterogenee volte a rimuovere ostacoli regolatori, migliorare la qualità dei servizi pubblici e rafforzare trasparenza e vigilanza nei settori regolati.
Tra gli ambiti interessati figurano i servizi pubblici locali, il trasporto pubblico regionale, le infrastrutture per la ricarica elettrica, il settore aeroportuale e la disciplina dei cosmetici e dei biocidi, oggetto anche di una revisione del quadro sanzionatorio. Sono inoltre previste norme sul sistema di accreditamento sanitario e interventi a sostegno del trasferimento tecnologico.
In questo contesto, particolare attenzione merita l’intervento che modifica la disciplina relativa alla composizione delle società tra professionisti, incidendo sull’assetto organizzativo di tali strutture.
Le novità sulle società tra professionisti
In proposito, la Legge modifica l’articolo 10 della Legge n. 183/2011, con l’obiettivo di chiarire in modo definitivo i requisiti necessari affinché una società possa assumere la qualifica di società tra professionisti (STP).
L’intervento nasce dall’esigenza di risolvere un contrasto interpretativo che negli anni aveva generato incertezza tra ordini professionali e operatori del settore.
Il nuovo criterio alternativo
La novità più rilevante è rappresentata dall’introduzione di un criterio alternativo ai fini della verifica della prevalenza dei soci professionisti all’interno della compagine sociale.
In base al nuovo testo, una società può acquisire la qualifica di società tra professionisti quando il numero dei soci professionisti, oppure—in alternativa—la loro partecipazione al capitale sociale, sia sufficiente a determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
In questo modo non è più necessario che entrambi i requisiti — la maggioranza nel numero dei soci e la maggioranza nella partecipazione al capitale — ricorrano contemporaneamente.
I patti parasociali non rilevano nel calcolo della maggioranza
La norma chiarisce inoltre che il calcolo della maggioranza deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle regole del modello societario adottato.
Patti sociali o parasociali non possono modificare tale valutazione. La disciplina punta così a garantire un criterio oggettivo e non manipolabile per determinare la prevalenza dei soci professionisti.
Risoluzione del precedente contrasto interpretativo
Il ruolo della segnalazione dell’AGCM
Questa soluzione, come indicato anche nella relazione illustrativa, recepisce la segnalazione presentata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2019.
L’Autorità aveva infatti evidenziato che un’interpretazione cumulativa dei requisiti limitava in modo ingiustificato la diffusione delle società tra professionisti. La scelta del legislatore di adottare il criterio alternativo consente ora una maggiore flessibilità nella costituzione e nella gestione di tali società, garantendo comunque che il controllo decisionale rimanga in capo ai soci professionisti.
Perdita dei requisiti e scioglimento della società
La cancellazione dall’albo e il termine di ripristino
La norma disciplina anche le conseguenze derivanti dall’eventuale perdita del requisito previsto.
Se la società non mantiene la maggioranza qualificata dei soci professionisti secondo uno dei due criteri alternativi, si verifica una causa di scioglimento.
In tali casi il consiglio dell’ordine o collegio professionale competente deve procedere alla cancellazione della società dall’albo, salvo che la condizione venga ripristinata entro un termine perentorio di sei mesi.
Rilevanza delle discipline professionali speciali
Rimangono comunque ferme eventuali disposizioni speciali previste dagli ordinamenti delle singole professioni, che possono stabilire requisiti ulteriori o procedure specifiche per il mantenimento della qualifica di società tra professionisti.
Coordinamento con la disciplina vigente
Gli altri requisiti previsti dalla Legge n. 183/2011
Il nuovo assetto normativo si integra con le restanti previsioni dell’articolo 10 della Legge n. 183/2011 (in tema di ordini professionali e società tra professionisti), che continuano a disciplinare l’ammissione dei soci, gli obblighi professionali e deontologici, l’obbligo assicurativo e l’indicazione della qualifica di società tra professionisti nella denominazione sociale.
Il ruolo del DM n. 34/2013
Anche il DM n. 34/2013 resta pienamente applicabile per quanto riguarda gli aspetti operativi relativi al conferimento degli incarichi professionali, ai limiti di partecipazione, all’iscrizione nel registro delle imprese e al regime disciplinare.
Nel complesso, la modifica normativa mira a rendere più chiaro e funzionale il quadro regolatorio delle società tra professionisti, preservando il ruolo centrale dei soci professionisti nel governo della società e, al tempo stesso, agevolando la diffusione di modelli societari maggiormente flessibili e rispondenti alle esigenze organizzative dei professionisti.
Ulteriori misure contenute nella Legge sulla concorrenza
La Legge sulla concorrenza, a seguire, introduce una serie di interventi ulteriori, volti a migliorare la qualità dei servizi pubblici, rafforzare i meccanismi di vigilanza e aggiornare il sistema sanzionatorio in diversi settori regolati.
Rafforzamento del controllo sugli enti locali e disciplina sanzionatoria
Una parte rilevante delle misure riguarda la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il provvedimento stabilisce parametri oggettivi per individuare eventuali situazioni gestionali insoddisfacenti e impone agli enti locali, in tali casi, l’adozione di un atto di indirizzo con le necessarie misure correttive.
La disciplina è accompagnata da un sistema sanzionatorio incisivo: l’Autorità nazionale anticorruzione può applicare una sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro qualora l’ente non adotti o non pubblichi la relazione annuale sulla situazione gestionale, non predisponga l’atto di indirizzo richiesto o non integri una relazione incompleta entro il termine perentorio fissato dall’Autorità.
L’intento è quello di garantire un più efficace monitoraggio della qualità del servizio e di assicurare maggiore responsabilità da parte degli enti affidanti.
Aggiornamento del quadro sanzionatorio per cosmetici, biocidi e presìdi medico-chirurgici
La Legge n. 190/2025 interviene anche sulla disciplina sanzionatoria relativa ai prodotti cosmetici e ai biocidi, operando una distinzione più netta tra violazioni di natura tecnica e condotte idonee a generare rischi concreti per la salute o l’ambiente.
Per le violazioni che possono determinare un pericolo di contaminazione, se poste in essere da soggetti non professionali né industriali, viene introdotta una sanzione penale.
Al contrario, per le fattispecie di minore gravità, oggi punite con l’ammenda, il legislatore sostituisce la sanzione penale con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 30.000 euro.
Disposizioni analoghe sono previste per l’utilizzo non conforme dei presìdi medico-chirurgici, con l’obiettivo di calibrare meglio la funzione deterrente e garantire un’applicazione più proporzionata delle sanzioni.
Le principali misure
| Ambito | Contenuto della misura |
|---|---|
| Servizi pubblici locali | Parametri oggettivi per valutare l’andamento gestionale; obbligo di misure correttive; possibile risoluzione anticipata del contratto. |
| Sanzioni per enti locali | Sanzioni ANAC da 5.000 a 500.000 euro per mancata relazione gestionale, mancato atto di indirizzo o mancata integrazione nei termini. |
| Infrastrutture di ricarica elettrica | Obbligo di procedure competitive che garantiscano pluralità di operatori; priorità ai soggetti con meno del 40% delle infrastrutture installate. |
| Trasporto pubblico regionale | Obblighi istruttori e motivazionali negli affidamenti; pubblicazione dei calendari delle gare; linee guida ART entro il 31 dicembre 2026. |
| Diritti aeroportuali | Modelli semplificati estesi agli aeroporti con traffico inferiore a 5 milioni di passeggeri annui. |
| Cosmetici | Revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni sulle norme di produzione e commercializzazione. |
| Biocidi e presìdi medico-chirurgici | Sanzioni penali per uso improprio con rischio di contaminazione; sostituzione di alcune sanzioni penali con sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro. |
| Definizione dei presìdi medico-chirurgici | Esclusione di kit diagnostici, topicidi e ratticidi dalla definizione normativa; restano disinfettanti, insetticidi e insettorepellenti. |
| Accreditamento sanitario | La revisione dovrà considerare la continuità assistenziale; distinzione tra rinnovi e primi accordi contrattuali. |
| Trasferimento tecnologico | Riorganizzazione della fondazione Tech e Biomedical; trasferimento di risorse fino a 250 milioni; nuova governance e sistemi di monitoraggio. |
| Società tra professionisti (STP) | Introduzione del criterio alternativo per la prevalenza dei soci professionisti, basato sul numero dei soci o sulla loro quota di capitale; irrilevanza dei patti parasociali; cancellazione dall’albo se il requisito non è ripristinato |
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