Commercialisti alternativi ai notai anche nella cessione dei rami d’azienda

Pubblicato il 13 maggio 2010

La questione della “liberalizzazione” delle cessioni di rami aziendali – a circa due anni da quella che aveva visto i notai e i commercialisti entrambi abilitati all’invio telematico nella cessione di quote di società a responsabilità limitata – riaccende la discussione tra le due categorie circa le competenze loro attribuite.

Ad alimentare di nuovo la lite, un emendamento al disegno di legge sulla semplificazione burocratica approvato in commissione affari costituzionali della Camera e atteso il prossimo lunedì all’esame dell’Aula, che riscrivendo il comma 2 dell’articolo 2556 del Codice civile consente anche ai dottori commercialisti ed esperti contabili di sottoscrivere, con firma digitale, i contratti di cessione d’azienda da inviare entro 30 giorni al Registro imprese.

Dunque, resta salva l’autentica noratile, cui si affiancherebbe però l’opzione del commercialista.

Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec, ha dichiarato che non c’è stata alcuna azione di lobby, ma il solo fatto che la categoria ha dimostrato piena affidabilità con le cessioni di quote di Srl, tanto da meritare ora questa nuova fiducia.

Dal notariato, invece, fanno sapere che non è una questione di lite interprofessionale, ma un problema di sistema, come dimostra il fatto che nel 1993 il controllo delle suddette operazioni era stato riservato in via esclusiva ai notai perché dietro ad esse potrebbero celarsi fenomeni di riciclaggio, frode o altre operazioni di criminalità organizzata.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Flussi 2026: click day e scadenze per l’invio delle domande

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy