Commercio elettronico. Esonero dall’invio telematico dei corrispettivi

Pubblicato il 20 giugno 2019

Un chiarimento riguardante l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in caso di commercio elettronico arriva dall’agenzia delle Entrate.

Con risposta n. 198 del 19 giugno 2019, viene confermato che le operazioni riportabili al commercio elettronico indiretto – in quanto assimilabili alle vendite per corrispondenza – sono esonerate dall’obbligo di certificazione.

Trasmissione telematica dei corrispettivi. Commercio elettronico

Ai sensi del dlgs. n. 127/2015, art. 2, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400 mila euro l'anno. Inoltre:

Tale regime non ha effetti sulle regole generali Iva, per le quali se la transazione commerciale avviene online, viene assimilata alle vendite per corrispondenza, cui è applicabile l’esonero dall’obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Anche dopo la pubblicazione del decreto Mef del 10 maggio 2019, che indica le operazioni non soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, permane l’esonero dall'obbligo di invio telematico per i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico. Tuttavia, tali dati devono essere annotati nel registro di cui all’art. 24 del Dpr n. 633/1972.

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