Commette truffa il curatore del fallimento che si appropria delle somme mediante falsi mandati

Pubblicato il 12 febbraio 2010
Con la sentenza n. 5447 del 2010, la Cassazione ha spiegato che la condotta del curatore fallimentare che si appropri del denaro del fallimento ricorrendo a falsificazione di mandati di pagamento al fine di incassarne i relativi profitti e farli propri, integra il reato di truffa aggravata e non di peculato in quanto, in questa ipotesi, le dette somme non rientrano nel preventivo possesso dell'indagato.
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