Commissioni censuarie, dal Fisco le prime indicazioni operative

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Delineato l’aspetto operativo delle nuove commissioni censuarie chiamate a coadiuvare l’Amministrazione finanziaria nell’ambito della riforma del Catasto.

La circolare n. 3 del 18 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dal Dlgs n. 198/2014, primo decreto attuativo della riforma del Catasto (pubblicato nella "GU" n. 9 del 13 gennaio 2015 ed entrato in vigore il 28 gennaio), che ha riscritto funzioni e attribuzioni delle commissioni, incluse le modalità per la designazione dei componenti.

È da ricordare, infatti, che la legge di delega fiscale, nell’ambito di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto fabbricati, ha delegato il Governo a ridefinire le competenze e le funzioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale.

L’Agenzia con il documento di prassi in oggetto fornisce le prime indicazioni operative sugli adempimenti per il loro insediamento, al fine di uniformare l’applicazione delle nuove disposizioni legislative.

Le nuove commissioni censuarie

La prima parte della circolare agenziale riassume le competenze delle commissioni censuarie alle luce del nuovo decreto legislativo già approvato per la riforma del Catasto, che ha provveduto ad un complessivo riordino dei suddetti organismi, in aggiunta a quanto già in precedenza previsto dal titolo III del Dpr n. 650/1972.

La seconda parte della circolare n. 3/E/2015, invece, specifica l’iter per la formazione delle suddette commissioni, delineando le regole per la designazione e nomina dei suoi componenti.

Secondo le nuove disposizioni sono previste 106 commissioni censuarie locali ed una commissione centrale, con sede a Roma. Ogni singola commissione si articola in più sezioni: la prima competente in materia di Catasto terreni; la seconda in materia di Catasto urbano, mentre la terza, in fase di prima attuazione, sarà specializzata in materia di revisione del sistema estimativo.

Designazione e nomina dei componenti

Per le commissioni censuarie locali, l’iter procedimentale per la nomina dei suoi membri prende avvio con la richiesta di provvedere alle designazioni dei componenti, nel rispetto di specifici requisiti, rivolta da ciascun Direttore regionale dell’Agenzia ai soggetti a ciò deputati.

La durata degli incarichi del presidente e dei componenti delle commissioni censuarie è di cinque anni e l’incarico non è rinnovabile.

Delega fiscale

Oltre al citato Dlgs 198/2014, proseguono i lavori per la riforma del Catasto e proprio negli incontri che si sono tenuti in questi ultimi giorni tra il vice ministro Luigi Casero e i membri della mini bicamerale, che deve valutare i contenuti dei prossimi decreti legislativi, è emersa la volontà di una riforma che sia sì in linea con la delega fiscale, ma che allo stesso tempo assicuri una invarianza di gettito a livello di ogni singolo comune.
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