Comodatario, no a rimborsi per spese non necessarie né urgenti

Pubblicato il 15 giugno 2018

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione del bene, può liberamente scegliere se provvedervi o meno.

Se, tuttavia, decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

E’ questo il principio di diritto in tema di comodato d'uso di immobili a cui ha inteso dare continuità la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15699 del 14 giugno 2018.

Nella decisione in esame, è stato puntualizzato che, se un genitore concede al figlio un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è poi obbligato al rimborso delle spese, né necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuovo bonus mamme 2025, l’INPS rettifica: domande entro il 9 dicembre

30/10/2025

Consolidato fiscale nazionale e mondiale: opzione entro il 31 ottobre 2025

30/10/2025

Ravvedimento per soggetti ISA aderenti al CPB 2025-2026

30/10/2025

Imprese artigiane: riduzione dei premi INAIL per l’anno 2025

30/10/2025

Concordato preventivo 2025-2026 e ravvedimento

30/10/2025

Cassa commercialisti, deleghe e pagamenti digitali

30/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy