Comodatario, no a rimborsi per spese non necessarie né urgenti

Pubblicato il 15 giugno 2018

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione del bene, può liberamente scegliere se provvedervi o meno.

Se, tuttavia, decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

E’ questo il principio di diritto in tema di comodato d'uso di immobili a cui ha inteso dare continuità la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15699 del 14 giugno 2018.

Nella decisione in esame, è stato puntualizzato che, se un genitore concede al figlio un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è poi obbligato al rimborso delle spese, né necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.

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