Compensazione da ritardo aereo, distanza incide sull'importo

Pubblicato il 08 settembre 2017

Quale distanza va considerata?

Secondo le regole comuni europee in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004), la nozione di “distanza” include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, “solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa”.

Così la Corte di giustizia dell’Unione europea, nel testo della sentenza del 7 settembre 2017 - causa n. C-559/16 - con riferimento ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra tre passeggeri ed una compagnia aerea belga, in merito all’importo della compensazione pecuniaria loro dovuta a causa del ritardo prolungato verificatosi su un volo di tale compagnia.

Non contano i Km effettivamente percorsi

Per i giudici europei, nella determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria occorre considerare, come sopra precisato, unicamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, a prescindere da eventuali voli in coincidenza.

Eventuali differenze in merito alla distanza effettivamente percorsa, difatti, di per sé non incidono affatto sull’entità del disagio subito.

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