Compensi degli avvocati: il giudice deve acquisire d'ufficio il parere dell'ordine

Pubblicato il 22 ottobre 2011 Nell'ordinanza n. 21934/2011 la Corte di cassazione sottolinea il percorso che deve compiere il giudice in sede di determinazione del compenso del legale nell'ambito di una procedura fallimentare.

In particolare, non è ammissibile che il giudice effettui la determinazione del compenso senza discostarsi dai minimi tariffari od in deroga a questi, mancando di valutare la concreta attività prestata, per il solo fatto della mancata allegazione da parte del professionista del parere dell'organo professionale. All'omissione del professionista il giudice deve provvedere mediante acquisizione d'ufficio.

Nell'ordinanza si precisa che la frase contenuta nell'articolo 2233, codice civile, “il compenso è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale cui il professionista appartiene se non può essere determinato secondo le tariffe” va riferita al caso particolare in cui l'attività professionale svolta nella causa non sia collocabile tra quelle previste dalla tariffa, per cui il parere dell’Ordine non fa altro che indicare al giudice la strada per individuare l'esatto compenso.
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