Compensi avvocato Parere Ordine non vincola

Pubblicato il 20 dicembre 2016

In tema di compenso per prestazioni professionali dell’avvocato, non è affatto vincolante il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo. E’ dunque sempre riservato al giudice il sindacato sulla liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta una controversia sulla misura dei compensi.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo le ragioni di un avvocato, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo - reso su parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati - per il pagamento dei propri compensi professionali nei confronti dei suoi clienti; decreto, tuttavia, da questi ultimi opposto.

Parcella più parere Ordine Nell'opposizione non basta

Se ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo – specificano i giudici supremi – a norma dell’art. 636 c.p.c., la prova dell’espletamento e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere dell’ordine competente, detta documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione, in cui il professionista – attore è dunque tenuto a fornire gli elementi dimostrativi della pretesa.

An del credito Prova all'avvocato

Spetta perciò all'avvocato che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamene prestata a favore dei clienti - conlude la Corte con sentenza n. 26065 del 16 dicembre 2016 - l’onere di dimostrare l’an del credito vantato e l’entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, senza che a tal fine spieghi rilevanza probatoria la parcella predisposta dal professionista nell'ordinario giudizio di cognizione.

 

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