Compenso avvocati Indeterminabile non prevale

Pubblicato il 17 febbraio 2017

Va smentito il principio secondo cui - ai fini del calcolo dei compensi dell’avvocato - il cumulo di domande di valore determinato con altre di valore indeterminabile, renderebbe l’intera causa di valore indeterminabile

Valore indeterminabile se conviene al difensore

Detto principio, difatti, va correttamente applicato solo nel caso in cui, tenuto conto del valore della controversia scaturente dalle domande avente carattere determinato, l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le domande di valore indeterminabile, consentirebbe il riconoscimento di compensi maggiori.

Opinare diversamente, ovvero reputare che debba sempre prevalere i il criterio di liquidazione per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non rechi alcun vantaggio al professionista, potrebbe portare alla del tutto irrazionale conclusione secondo cui l’attività professionale connotata da maggiore complessità – in quanto contemplante la necessità di apportare difese, oltre che per le domande di valore determinato, anche per quelle di valore indeterminabile – sarebbe compensata con una somma inferiore rispetto a quella riconoscibile per l’attività difensiva relativa alle sole domande di valore determinato. 

E' tutto quanto si legge nella sentenza n. 4167 depositata dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, il 16 febbraio 2017. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy