Curatori, come si determina il compenso dopo il concordato fallimentare?

Pubblicato il 19 gennaio 2022

Il concordato fallimentare proposto da terzo viene omologato? Il compenso del curatore va liquidato sulla base di quanto è complessivamente attribuito ai creditori.

Compenso del curatore fallimentare dopo l'omologa del concordato

Nel caso di procedura conclusa con omologazione del concordato proposto da un terzo, la liquidazione del compenso dovuto al curatore fallimentare deve essere operata considerando l'ammontare complessivo di quanto col concordato viene percepito dai creditori, vale a dire alla stregua del criterio dettato dall'art. 2, comma 2, del DM n. 30/2012.

Difatti, in caso di "chiusura concordatizia del fallimento", il regime descritto pone un tetto alla stessa discrezionalità liquidatoria, "collocandola all'altezza di un calcolo ancora sull'attivo, ma riferito all'effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori".

Questo, considerando il fatto che la liquidazione è essenzialmente (o almeno in parte) opera di un terzo (soggetto diverso dal curatore) o superata dai pagamenti o comunque dal trattamento riservato ai creditori proprio dal proponente il concordato.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 909 del 13 gennaio 2022, pronunciata in annullamento, con rinvio, della decisione con cui il Tribunale aveva operato una liquidazione del compenso del curatore applicando solo i parametri indicati dall'art. 1 del menzionato DM.

Secondo tale disposizione, il compenso dovuto al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 39 della Legge Fallimentare, è determinato sul valore dell'attivo e del passivo accertato.

Per gli Ermellini, invece - come detto - nei casi come quello esaminato, in cui vi era stata l'omologazione di un concordato fallimentare proposto da terzo, la liquidazione del compenso del curatore andava calcolata sull'ammontare di quanto era stato attribuito ai creditori.

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