Compenso garantito per il curatore

Pubblicato il 24 maggio 2006

Un principio appena sancito dalla Consulta con sentenza 174 del 28 aprile 2006, modifica l’orientamento rispetto a precedenti pronunce sul tema del compenso del curatore nell’evenienza della chiusura del fallimento per mancanza o insufficienza di attivo (fallimento incapiente): egli ha diritto in ogni caso al compenso fissato per la sua prestazione, che verrà posto a carico dell’Erario. Il distacco rispetto alla rotta giurisprudenziale prevalente seguita sino a ieri – che pretendeva la gratuità dell’incarico in virtù dell’interpretazione restrittiva dell’oramai abrogato articolo 91 della legge fallimentare, che disciplinava le fattispecie verificabili in materia di spese di giustizia sostenute nella procedura - è così motivato: “E’ manifestamente irragionevole che l’esclusione dell’anticipazione da parte dell’erario delle spese e degli onorari riguardi, ormai, il solo curatore. La volontarietà e non obbligatorietà dell’incarico e la non assimilabilità della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto del curatore al compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese e degli onorari al curatore fra quelle che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del giudice, sono anticipate dallo stato, in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo”.  

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