Competenza al giudice del luogo di accertamento del reato se non si conosce dove è stata commessa l'evasione

Pubblicato il 25 giugno 2013 Secondo i giudici della Corte di cassazione – sentenza n. 27696 del 24 giugno 2013 – nei casi in cui non sia possibile determinare il luogo di commissione dei reati di evasione fiscale, il giudice da ritenere competente va individuato facendo riferimento al posto dove è stato compiuto l'accertamento.

Nel caso esaminato dalla Suprema corte, è stata affermata la competenza del Tribunale di Paola in una vicenda in cui un imprenditore di Mantova era accusato di evasione fiscale e, in particolare, di occultamento ed omessa esibizione dei documenti contabili e fiscali; poiché la sede dell'impresa era stata ripetutamente spostata, non era risultata individuabile, con esattezza, la località ove l'imputato avesse posto in essere le condotte di evasione fiscale.
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