Competenza del giudice italiano per la separazione se il coniuge vive in Italia da più di 6 mesi

Pubblicato il 05 luglio 2010 E’ pienamente soddisfatto il requisito della giurisdizione italiana nel caso in cui la domanda di separazione legale del matrimonio viene presentata dal soggetto che risulta abitualmente residente in Italia da un periodo superiore a sei mesi.

In questo senso la sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010 della Corte di cassazione decidendo sul difetto di giurisdizione eccepito dal marito francese della donna, di nazionalità italiana. L’uomo ha sostenuto che la famiglia aveva vissuto in Francia. Ma i legali della moglie hanno portato idonea documentazione che dimostra come la coppia pur vivendo sporadicamente Oltralpe, non vi ha mai preso la residenza. Inoltre la moglie risulta docente in un liceo presso Novara; è presente copiosa corrispondenza indirizzata ai coniugi presso la residenza italiana; la coppia si è recata presso un legale italiano per discutere della separazione.

Pertanto sussiste la competenza a decidere sulle questioni inerenti la separazione dei coniugi del giudice dello stato membro di cui l'attore sia cittadino e in cui abbia la residenza abituale almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed in quanto anche luogo del concreto e continuativo svolgimento dalla vita personale e lavorativa.
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