Competenze da rivedere

Pubblicato il 16 ottobre 2006

A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 223 (L. 248/06), la competenza a decidere sulle cause per iscrizioni ipotecarie e ganasce fiscali è stata trasferita – a far data dal 12 agosto – al giudice tributario. La novità processuale non ha però cancellato i molti paradossi esistenti nell’attuale disciplina, ma anzi ha contribuito a generarne anche un altro. Le controversie contributive, quando riguardano ipoteche e ganasce fiscali site a valle delle cartelle esattoriali, rientrano nella neogiurisdizione del giudice dei tributi, mentre se si riferiscono alle cartelle esattoriali poste a monte delle dette misure continuano ad appartenere alla competenza del giudice del lavoro. Altri casi emblematici sono quelli che si riferiscono ai contributi sanitari che rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, che ha anche la competenza relativa alle liti per la speciale sanzione irrogata dalle Entrate per infrazioni lavoristiche/contributive relative al lavoro nero. In queste circostanze una razionalizzazione, che abbia lo scopo di contenere costose sovrapposizioni di giudizi, sembrerebbe necessaria e il luogo più opportuno per far ciò potrebbe essere proprio la legge Finanziaria o il suo decreto collegato. Una proposta auspicabile è quella che prevede di unificare in capo alle Commissioni tributarie tutta la tutela giurisprudenziale in materia contributiva, per superare situazioni “ibride”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy