Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha posto in pubblica consultazione il documento recante i “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”, con l’obiettivo di definire un quadro organico di regole operative e di best practice a supporto dei professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa.
La consultazione è aperta dal 23 gennaio 2026 e si chiuderà il 16 febbraio 2026. Eventuali osservazioni e commenti possono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica dedicato: consultazioneprincipiespertocomposizionenegoziata@commercialisti.it.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di progressivo consolidamento dell’istituto della composizione negoziata, introdotto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e oggetto, negli ultimi anni, di rilevanti interventi normativi.
La composizione negoziata della crisi d’impresa è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, successivamente confluito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al Dlgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs. 17 giugno 2022, n. 83.
L’istituto si colloca tra gli strumenti di regolazione della crisi con finalità prevalentemente preventive e negoziali, ed è volto a favorire il risanamento dell’impresa che versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, prima che la situazione evolva in insolvenza conclamata.
La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale, alla quale l’imprenditore può accedere su iniziativa propria, mediante la presentazione di un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale.
Lo strumento consente all’impresa di:
Elemento caratterizzante della procedura è la presenza di un Esperto indipendente, incaricato di agevolare il dialogo tra le parti senza sostituirsi all’imprenditore nelle scelte gestionali.
L’Esperto della composizione negoziata è nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il professionista selezionato deve possedere specifici requisiti di indipendenza, competenza ed esperienza, ed è chiamato a svolgere un ruolo di facilitatore delle trattative tra l’impresa debitrice e i creditori.
In particolare, l’Esperto:
Il suo intervento non ha natura decisoria né sostitutiva, ma si fonda su attività di mediazione qualificata e di supporto tecnico.
La composizione negoziata rappresenta un istituto relativamente recente e connotato da una significativa complessità applicativa. In tale contesto, il CNDCEC ha ravvisato l’esigenza di predisporre linee guida condivise in grado di:
Il documento posto in consultazione si configura come un insieme organico di Principi destinati a supportare l’attività dell’Esperto lungo tutte le fasi dell’incarico.
Le finalità principali possono essere così sintetizzate:
I Principi di comportamento sono rivolti, in via principale, agli Esperti nominati nelle procedure di composizione negoziata relative a imprese sopra-soglia.
Considerata la limitata applicazione dell’istituto alle imprese sottosoglia, il documento non è formalmente indirizzato agli Esperti nominati nei procedimenti disciplinati dall’articolo 25-quater del Codice della crisi. Tuttavia, il CNDCEC precisa che, con gli opportuni adattamenti e in considerazione delle specificità del caso concreto, i Principi possono costituire un utile criterio orientativo anche per tali fattispecie.
Un profilo di particolare interesse riguarda le indicazioni fornite in merito alla proposta di accordo transattivo sui debiti tributari, che l’impresa debitrice può formulare:
ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi.
Il documento chiarisce che:
Qualora il giudice lo richieda ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo, l’Esperto è chiamato a:
In assenza dell’autorizzazione giudiziale, l’accordo transattivo rimane privo di efficacia.
Il documento in consultazione non affronta espressamente la questione della necessità di allegare un’attestazione sulla fattibilità del piano di risanamento alla proposta di transazione fiscale.
Il comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi non prevede, infatti, un obbligo in tal senso, a differenza di quanto stabilito per:
Tuttavia, ai fini della valutazione della proposta, le Agenzie fiscali necessitano non solo:
ma anche di elementi idonei a consentire una compiuta valutazione della capacità di adempimento dell’accordo da parte del debitore. In tale prospettiva, pur non trattandosi di un adempimento obbligatorio, la predisposizione di un’attestazione sulla fattibilità del piano risulta di evidente interesse per l’impresa debitrice.
La redazione della proposta e dei relativi allegati non rientra nelle competenze dell’Esperto. Tuttavia, un suggerimento in tal senso appare coerente con il ruolo di supporto al risanamento, qualora l’impresa non provveda autonomamente a richiedere l’attestazione a un professionista indipendente.
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