Compravendita: conguaglio dell’imposta solo dopo l’attribuzione della rendita Ute

Pubblicato il 11 marzo 2010

La Corte di cassazione, con la sentenza 5686 del 9 marzo 2010, interviene in merito ad un avviso di accertamento, a rettifica di Invim e delle imposte indirette, ricevuto da una società prima che l'Ute avesse assegnato la rendita all'immobile venduto. I giudici hanno ritenuto l’atto non valido poiché: “in caso di compravendita, in ipotesi di immobile non attributario di rendita nonché di richiesta di avvalersi di quanto disposto dall'art. 12, l. 154/1988, l'Ufficio può emettere avviso di liquidazione per l'imposta (non necessariamente avviso di accertamento) solo in seguito all'attribuzione di rendita da parte dell'Ute e solo per la differenza tra il valore dichiarato e quello accertato”.

Inoltre, viene indicato che l’Ufficio debba procedere successivamente al conguaglio dell’imposta con avviso di liquidazione e non con atto di accertamento.

 La Ctr Lazio dovrà riesaminare la questione alla luce dei rilievi della Cassazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy