Compravendita: conguaglio dell’imposta solo dopo l’attribuzione della rendita Ute

Pubblicato il 11 marzo 2010

La Corte di cassazione, con la sentenza 5686 del 9 marzo 2010, interviene in merito ad un avviso di accertamento, a rettifica di Invim e delle imposte indirette, ricevuto da una società prima che l'Ute avesse assegnato la rendita all'immobile venduto. I giudici hanno ritenuto l’atto non valido poiché: “in caso di compravendita, in ipotesi di immobile non attributario di rendita nonché di richiesta di avvalersi di quanto disposto dall'art. 12, l. 154/1988, l'Ufficio può emettere avviso di liquidazione per l'imposta (non necessariamente avviso di accertamento) solo in seguito all'attribuzione di rendita da parte dell'Ute e solo per la differenza tra il valore dichiarato e quello accertato”.

Inoltre, viene indicato che l’Ufficio debba procedere successivamente al conguaglio dell’imposta con avviso di liquidazione e non con atto di accertamento.

 La Ctr Lazio dovrà riesaminare la questione alla luce dei rilievi della Cassazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: guida al calcolo

22/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

22/01/2026

Rottamazione-quinquies per cartelle fino al 2023

22/01/2026

INAIL: guida all’autoliquidazione tra regolazione 2025 e rata 2026

22/01/2026

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: premi ridotti con riserva di conguaglio

22/01/2026

Recupero ICI 2006-2011: obblighi per gli enti non commerciali

22/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy