Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

Pubblicato il 17 ottobre 2025

In tema di conformità catastale degli atti di trasferimento immobiliare, la nullità dell’atto è configurabile esclusivamente in assenza della documentazione richiesta; non è invece causa di invalidità la mera difformità tra la planimetria e lo stato di fatto dell’immobile.

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 27531 pubblicata il 15 ottobre 2025.

Caso in giudizio: certificato catastale non conforme

La sentenza riguarda una controversia immobiliare relativa alla nullità dei contratti di compravendita per presunta irregolarità catastale e urbanistica.

In particolare, il caso verteva sulla validità di un trasferimento immobiliare in cui la planimetria catastale non risultava conforme allo stato di fatto del bene.

L’attore lamentava la violazione dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, introdotto dal d.l. n. 78/2010, secondo cui gli atti di trasferimento devono contenere:

L’acquirente – dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione e una verifica catastale – rilevava che la planimetria depositata presso l’Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati non corrispondeva esattamente alla distribuzione reale degli ambienti interni.

Ritenendo che tale difformità comportasse la nullità del contratto, in quanto violativa della normativa citata, l’acquirente agiva in giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità dell’atto di compravendita e la restituzione del prezzo versato.

Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, osservando che:

L’acquirente proponeva appello, sostenendo che la ratio della disposizione dovesse essere interpretata in senso più rigoroso, estendendo la sanzione di nullità anche ai casi in cui la dichiarazione, pur formalmente presente, risultasse falsa o inesatta, poiché ciò vanificherebbe la funzione di certezza dei dati catastali e la trasparenza del mercato immobiliare.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza confermativa, ribadiva che:

Contro tale decisione, l’acquirente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 29, comma 1-bis, L. 52/1985, nonché il vizio di motivazione.

Dunque, la Corte di Cassazione viene chiamata a chiarire la natura e l’estensione della nullità catastale, nonché a stabilire se la difformità tra la planimetria e lo stato reale del bene possa incidere sulla validità del contratto di trasferimento immobiliare.

Motivazioni della Corte di cassazione su tre direttrici

Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte di Cassazione con sentenza n. 27531 del 15 ottobre 2025 ha fornito la corretta interpretazione dell’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, come modificato dal decreto-legge n. 78/2010.

L’analisi della Suprema Corte si è sviluppata lungo tre direttrici principali:

  1. la natura della nullità,
  2. la funzione della dichiarazione di conformità catastale,
  3. la distinzione tra irregolarità catastali e invalidità del contratto.

Natura formale della nullità catastale

In primo luogo, la Corte, nella sentenza 27531/2025, ha ribadito che la nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, è una nullità di tipo testuale e formale, la cui configurabilità è subordinata alla totale assenza della dichiarazione o dell’attestazione tecnica di conformità catastale.

Essa non può, pertanto, estendersi – neppure in via interpretativa – ai casi di falsità, inesattezza o incompletezza del contenuto della dichiarazione stessa.

La Corte ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale la nullità prevista dalla norma in esame:

In tale ottica, la Corte sottolinea che la disposizione non introduce una nullità sostanziale connessa alla non conformità materiale del bene, ma mira esclusivamente a garantire che gli atti notarili siano corredati da una dichiarazione o attestazione formale idonea a consentire la corretta identificazione catastale dell’immobile.

Funzione della dichiarazione di conformità catastale

Il Collegio Supremo ha poi evidenziato che la dichiarazione catastale prevista dall’art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 non ha natura di “garanzia” contrattuale, bensì di obbligo documentale funzionale al sistema di pubblicità e fiscalità immobiliare.

In particolare:

Di conseguenza, l’eventuale falsità o inesattezza della dichiarazione di conformità catastale non incide sulla validità civilistica del contratto, ma comporta semmai:

Irregolarità catastali e validità dell’atto

La Corte ha quindi distinto tra:

  1. irregolarità catastali formali, che attengono a errori di aggiornamento, planimetrie obsolete o difformità di modesta entità;
  2. difformità sostanziali, che incidono sull’identificazione fisica e giuridica del bene, rendendolo non individuabile o inconfigurabile nel sistema catastale.

Solo nel secondo caso, ossia quando la difformità sia tale da impedire la chiara identificazione dell’immobile oggetto del trasferimento, può porsi un problema di validità del contratto, non già per violazione dell’art. 29, comma 1-bis, ma per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale ai sensi dell’art. 1346 c.c.

La Corte precisa che la planimetria catastale ha valore meramente descrittivo e non probatorio: essa non rappresenta il titolo di proprietà, ma uno strumento tecnico di identificazione ai fini fiscali.

Pertanto, la mera difformità tra planimetria e stato di fatto non pregiudica la validità civilistica del trasferimento né comporta nullità dell’atto, in assenza di prova che tale difformità renda il bene indeterminabile o inidentificabile.

Profili di responsabilità

Richiamando anche il principio espresso dalla pronuncia di Cassazione 20526/2020, la Corte ha precisato che la dichiarazione di conformità catastale:

In tal modo, la Corte distingue chiaramente la validità dell’atto dalla veridicità della dichiarazione, ritenendo che la seconda incida solo su profili extracontrattuali.

Principio di diritto

In conclusione, la Suprema Corte pronunciando la sentenza n. 27531/2025 ha formulato il principio di diritto secondo cui:

Effetti operativi

La sentenza n. 27531/2025 della Corte di Cassazione assume rilevante valore pratico per i professionisti del settore coinvolti nella redazione e verifica degli atti immobiliari.

I principali effetti operativi sono i seguenti:

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