Compravendite: a ognuno il proprio tributo

Pubblicato il 25 agosto 2011 Con sentenza n. 17576 del 23 agosto 2011, la seconda sezione civile della Cassazione interviene in tema di oneri tributari nella compravendita di immobili, spiegando che nelle compravendite ciascuna parte deve un onere fiscale stabilito per legge.

L'imposta di registro è dovuta dall'acquirente e la vecchia Invim dal venditore.

Pertanto, qualunque tipo di accordo davanti al notaio con cui il venditore e l'acquirente stabiliscono il trasferimento dell’onere tributario a quest'ultimo, è da ritenersi nullo ed elusivo dell’obbligo tributario.

Nel caso di specie, la parte acquirente aveva voluto il frazionamento dell’immobile oggetto di compravendita con l’accordo di accollarsi le maggiori imposte derivanti dal frazionamento. Ma la Corte chiarisce che: l’accordo tra le parti in base al quale si trasferisce il maggior onere fiscale su chi ha chiesto il frazionamento dell'immobile senza che tale frazionamento rifletta sul prezzo è nullo, perché “volto a eludere la tassativa disposizione di legge”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy