Comune in dissesto. Niente giudizio di ottemperanza

Pubblicato il 07 febbraio 2012 Anche il giudizio di ottemperanza, se rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, è soggetto al principio del divieto dell'azione esecutiva individuale nei confronti del Comune.

Ciò in quanto la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati “è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore”.

E’ quanto precisato dai giudici del Consiglio di Stato nel testo della sentenza n. 226 del 19 gennaio 2012, con cui è stato respinto il ricorso presentato dal cessionario di un credito nei confronti di un Comune in dissesto, sul quale si era già formato il giudicato, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato medesimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regime forfetario salvo se i compensi percepiti per errore vengono restituiti

09/03/2026

PEC degli amministratori: no all'imposta di bollo

09/03/2026

Accordi per l’innovazione: pronta la graduatoria delle domande presentate nel 2026

09/03/2026

Appalti: trasferimento del lavoratore legittimo in caso di incompatibilità

09/03/2026

Accessi fiscali nei locali promiscui: condanna dell’Italia dalla Cedu

09/03/2026

Sisma Centro Italia e Ischia: prorogate le agevolazioni su energia, gas e acqua

09/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy