Comune in dissesto. Niente giudizio di ottemperanza

Pubblicato il 07 febbraio 2012 Anche il giudizio di ottemperanza, se rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, è soggetto al principio del divieto dell'azione esecutiva individuale nei confronti del Comune.

Ciò in quanto la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati “è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore”.

E’ quanto precisato dai giudici del Consiglio di Stato nel testo della sentenza n. 226 del 19 gennaio 2012, con cui è stato respinto il ricorso presentato dal cessionario di un credito nei confronti di un Comune in dissesto, sul quale si era già formato il giudicato, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato medesimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy