Comune risarcisce deposito allagato

Pubblicato il 14 ottobre 2016

I giudici di Cassazione hanno confermato la condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti da una ditta per il deterioramento della merce che la stessa custodiva in un deposito, a seguito dell’allagamento di quest'ultimo, dovuto alle acque piovane provenienti dalla strada pubblica.

Ferma restando la responsabilità dell’Ente locale per non aver dotato la strada di un idoneo impianto fognario, la Corte d’appello aveva riconosciuto la concorrente responsabilità del proprietario dei locali condotti in locazione dalla danneggiata, in considerazione della presenza di una rampa di accesso irregolare che aveva agevolato la velocità di scorrimento e la penetrazione dell’acqua nel locale.

La statuizione non aveva accontentato il Comune il quale si era rivolto alla Corte di legittimità sostenendo la sussistenza di un evento eccezionale – appunto la realizzazione irregolare della rampa - costituente causa esclusiva dell’allagamento che avrebbe escluso qualsivoglia sua responsabilità.

Sistema fognario insufficiente Ente responsabile

La Corte di cassazione – sentenza n. 20653 del 13 ottobre 2016 – non ha, tuttavia, condiviso dette considerazioni sottolineando come i giudici di secondo grado avessero correttamente basato l’affermazione della responsabilità del ricorrente sull’accertamento compiuto dal Ctu circa l’insufficienza del sistema fognario predisposto dall’Ente a garantire il convogliamento, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.

Accertamento da confermare in quanto non validamente censurato dal Comune, il quale, per contro, non aveva addotto alcun significativo elemento di fatto tale da dimostrare che il sistema fognario funzionasse al meglio ovvero che vi fosse un evento, naturale o umano, atto ad escludere qualsivoglia efficacia causale, rispetto all’allagamento, del funzionamento del sistema fognario comunale. 

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