Comunicazione infortunio ai fini statistici: le istruzioni INAIL

Pubblicato il 13 ottobre 2017

L’INAIL, con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, chiarendo che dal 12 ottobre 2017 scatta, per tutti i datori di lavoro - compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati all’intermediazione - di comunicare in via telematica all’INAIL, nonché al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti ad essi equiparati.

A tal fine, l’Istituto ha reso disponibile il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.

Qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL, alla casella di posta elettronica certificata dalla competente Sede locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in questione.

Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro, possono operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato INAIL, accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio”.

Inoltre, specifica la circolare n. 42/2017, gli intermediari possono accedere al servizio “Gestione DL Agricolo”, con il quale possono procedere all’inserimento di un nuovo datore di lavoro agricolo nel caso in cui questi non sia censito negli archivi dell’Istituto.

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