Comunicazione non integrale: nulla ma sanabile se raggiunge lo scopo

Pubblicato il 07 marzo 2018

Provvedimento del giudice dell’esecuzione vale ai fini dei termini per l’opposizione

In tema di opposizione agli atti esecutivi, anche quando la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta non in perfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (come nel caso in cui essa non sia integrale), la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Questo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole.

In detto caso, è il destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, che deve attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso e nel rispetto del relativo complessivo termine, che va considerato idoneo all'espletamento delle sue difese.

Incombe sull’opponente, per finire, l’onere di dimostrare l'eventuale inidoneità, in concreto, della ricevuta comunicazione “ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa”.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 5172 del 6 marzo 2018.

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