Comunicazione per le perdite

Pubblicato il 14 aprile 2007

Con il provvedimento del 29 marzo 2007, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 86 di ieri, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità e i contenuti delle comunicazioni per le perdite sui titoli quotati.

Per mantenere la deducibilità delle minusvalenze superiori a 50mila euro, realizzate nel 2004 e nel 2005 su azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, dovranno essere inviati entro il 12 giugno 2007 i dati necessari all’Amministrazione finanziaria per effettuare l’accertamento.

Per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2006, invece, i dati dovranno essere inviati annualmente entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di realizzo.

La comunicazione va effettuata in carta libera e deve essere consegnata o spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy