Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia
Pubblicato il 18 dicembre 2025
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Con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, il legislatore interviene su due ambiti di particolare rilevanza per le imprese:
- da un lato, il cumulo tra la detassazione per investimenti ambientali (Tremonti Ambiente) e le tariffe incentivanti del Conto energia;
- dall’altro, una serie di semplificazioni in materia ambientale volte a ridurre oneri amministrativi e tempi procedurali.
Problema del cumulo degli incentivi
Con la legge 2 dicembre 2025, n. 182 (Legge Semplificazioni), che entra in vigore il 18 dicembre 2025, il legislatore interviene sul tema del cumulo tra la detassazione per investimenti ambientali (Tremonti Ambiente) e le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia.
La nuova norma offre una seconda possibilità alle imprese che in passato hanno cumulato i due benefici e che non avevano utilizzato la procedura di rinuncia prevista dal D.L. 124/2019.
Secondo il Gestore dei servizi energetici (GSE), le tariffe incentivanti del Conto energia non sono cumulabili con la Tremonti Ambiente.
Per continuare a percepire gli incentivi, le imprese avrebbero dovuto rinunciare al beneficio fiscale entro i termini fissati dalla normativa precedente.
Questa interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza, da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7830/2023.
I termini per rinunciare alla Tremonti Ambiente sono scaduti definitivamente. Lo ha chiarito anche l’Agenzia delle entrate, che con la Risposta a interpello n. 167/2025 ha escluso la possibilità di effettuare oggi la rinuncia secondo le regole del D.L. 124/2019.
Per evitare il recupero degli incentivi e tutelare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il legislatore ha quindi introdotto una nuova procedura alternativa.
Nuova opportunità con la Legge Semplificazioni
L’articolo 43 della legge 182/2025 consente alle imprese che non avevano aderito alla precedente definizione di:
- continuare a percepire le tariffe incentivanti del Conto energia;
- a condizione di presentare una domanda al GSE entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 16 febbraio 2026.
Per mantenere gli incentivi, l’impresa deve accettare due misure.
- Compensazione del beneficio Tremonti Ambiente
L’importo del vantaggio fiscale ottenuto in passato viene recuperato dal GSE attraverso una compensazione sulle future tariffe incentivanti.
L’importo deve essere:- calcolato applicando l’aliquota d’imposta dell’epoca;
- certificato da un professionista abilitato e indipendente.
- Riduzione delle tariffe incentivanti
Le tariffe riconosciute dal GSE subiscono una riduzione del 5% per tutta la durata della convenzione.
Se le tariffe non sono sufficienti a coprire l’intero importo da restituire, la differenza deve essere versata in denaro.
Effetti sulle cause in corso
La presentazione della domanda al GSE ha effetti anche sui procedimenti giudiziari pendenti:
- i giudizi tributari e amministrativi vengono sospesi;
- l’estinzione del contenzioso avviene solo dopo:
- il completo recupero delle somme dovute;
- l’accettazione della riduzione delle tariffe.
In caso di mancato rispetto delle condizioni, i procedimenti possono essere riattivati.
Cosa succede ora
Il GSE dovrà pubblicare a breve:
- le istruzioni operative per presentare la domanda;
- l’elenco dei professionisti abilitati all’asseverazione.
Le imprese che non presentano l’istanza entro i termini rischiano il recupero integrale degli incentivi già percepiti.
Nuove semplificazioni ambientali: le principali novità per le imprese
Dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della L. n. 182/2025, acquistano effetto diverse semplificazioni ambientali che incidono su rifiuti, imballaggi, RAEE, gestione delle acque, valutazione di impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e rendere più rapidi i procedimenti autorizzativi.
Rifiuti e imballaggi
Viene ampliata la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (EPR).
Il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta può avvenire non solo nei punti vendita, ma anche in aree pertinenziali o altri luoghi di raggruppamento messi a disposizione dai sistemi di gestione, con effetti positivi sull’organizzazione logistica delle imprese.
Interscambio dei pallet
È riscritto il sistema di interscambio dei pallet standardizzati (Epal, Eur-Uic e simili). Chi riceve pallet deve restituire un numero equivalente per tipologia e qualità; in alternativa opera il buono pallet, destinato a diventare digitale.
La norma introduce tracciabilità, obblighi di registrazione e criteri uniformi per il valore di mercato.
Ritiro agevolato dei RAEE
È semplificato il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni. I distributori possono ritirarli gratuitamente anche a domicilio, senza obbligo di acquisto di un nuovo prodotto, facilitando la corretta gestione di piccoli dispositivi elettronici.
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Sono aggiornate le soglie e le categorie di progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA.
Le modifiche riguardano, tra l’altro, impianti di gestione rifiuti, depuratori, discariche, allevamenti intensivi e alcune attività agricole, rendendo più chiara l’individuazione dei progetti da sottoporre a screening ambientale.
Ecosistemi e fauna ittica
È introdotta una disciplina transitoria che consente, fino al 31 maggio 2026, le immissioni di alcune specie ittiche non autoctone già autorizzate in passato, in attesa di un riordino complessivo della normativa.
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