Comunicazioni ai contribuenti: irregolarità IVA 2022 e regolarizzazione volontaria

Pubblicato il 14 aprile 2025

In arrivo le comunicazioni per incoraggiare la regolarizzazione volontaria (compliance) da parte dei titolari di partita IVA per i quali risultano discrepanze nei dati trasmessi con la dichiarazione IVA relativa all’anno fiscale 2022.

Con il provvedimento n. 176284 dell’11 aprile 2025, sono state stabilite le modalità attraverso cui vengono rese accessibili, sia al contribuente sia alla Guardia di Finanza, le informazioni risultanti dal confronto tra i dati delle operazioni IVA inviati per via telematica (attraverso le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici) e quelli riportati nella dichiarazione IVA, dai quali emergerebbero eventuali incongruenze. Queste informazioni possono essere consultate anche tramite strumenti digitali.

L’obiettivo della comunicazione è quello di offrire ai contribuenti la possibilità di correggere in modo autonomo eventuali errori o irregolarità presenti nella dichiarazione IVA annuale.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce, secondo quanto stabilito dal provvedimento 176284/2025, alcune informazioni a determinati contribuenti titolari di partita IVA. Queste informazioni derivano da un’analisi comparativa tra:

Dall’incrocio di tali informazioni emergono possibili incongruenze riferite al periodo d’imposta 2022.

Modalità di comunicazione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione al domicilio digitale del contribuente; questo può consultare la stessa comunicazione e i dati di dettaglio accedendo alla propria area personale nel sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del “Cassetto fiscale” e nell’apposita sezione web “Fatture e Corrispettivi”.

In questa area sono resi disponibili:

a) il numero di protocollo e la data di trasmissione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta oggetto di segnalazione, nella quale sono state rilevate irregolarità;

b) i seguenti elementi dichiarativi:

        i. per le operazioni attive soggette a IVA: il totale dei valori indicati nei righi VE24 (col. 1), VE37 (col. 1), VE38 e VE39;

        ii. per le operazioni passive soggette a reverse charge: la somma degli importi nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;

c) il valore complessivo delle operazioni IVA comunicate elettronicamente, suddiviso in:

        operazioni attive soggette a imposta;

        operazioni passive in regime di reverse charge ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 6, e art. 74, commi 7 e 8 del d.P.R. 633/1972;

d) la differenza complessiva tra le operazioni attive e/o passive in reverse charge non riportate nella dichiarazione IVA;

e) i dati anagrafici e fiscali dei clienti (nome, cognome/denominazione e codice fiscale) con i relativi importi delle operazioni attive imponibili;

f) il totale dei corrispettivi giornalieri relativi a operazioni imponibili, specificando la tipologia di fonte: registratore telematico, documenti commerciali online o distributori di carburante;

g) le informazioni identificative dei fornitori (nome, cognome/denominazione e codice fiscale) e i relativi importi delle operazioni passive in regime di reverse charge.

Possibilità di richiedere chiarimenti o segnalare dati mancanti

I contribuenti, direttamente o tramite i professionisti incaricati dell’invio delle dichiarazioni fiscali, hanno la facoltà di contattare l’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti oppure per comunicare eventuali informazioni che non sono state prese in considerazione durante l’elaborazione dei dati.

Correzione delle irregolarità: ravvedimento operoso

I contribuenti che riconoscono fondate le anomalie hanno la possibilità di sanare eventuali errori o mancanze, in base a quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

In questo modo, possono usufruire della diminuzione delle sanzioni, in base al tempo trascorso dalla data in cui è stata commessa la violazione.

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