Consulta: confermato l’esonero contributivo per le lavoratrici madri 2024
Pubblicato il 03 novembre 2025
In questo articolo:
- Esonero contributivo lavoratrici madri: la sentenza della Corte costituzionale
- Il contesto normativo dell’esonero contributivo
- Il giudizio di legittimità costituzionale
- Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano
- La decisione della Corte Costituzionale
- Inammissibilità per discrezionalità legislativa
- L’evoluzione normativa come fattore correttivo
- L’esclusione del lavoro domestico
- Invito a intervento strutturale sulla tutela della maternità
- La sentenza, in breve
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Legittima la scelta del legislatore di riservare l’esonero contributivo alle lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato.
L’esclusione delle lavoratrici a termine e domestiche è stata ritenuta coerente con la natura sperimentale della misura e con la discrezionalità riconosciuta al legislatore nelle politiche di sostegno alla maternità.
Esonero contributivo lavoratrici madri: la sentenza della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159 del 31 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano in merito all’esclusione delle lavoratrici madri a tempo determinato e domestiche dall’esonero contributivo previsto per le madri con contratti a tempo indeterminato dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023).
Il contesto normativo dell’esonero contributivo
La Legge di Bilancio 2024
Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 180, della legge di bilancio 2024 ha introdotto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, un esonero totale e senza limiti di reddito dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a favore delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che siano madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, entro un limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
Il successivo comma 181, con carattere sperimentale, ha esteso la stessa agevolazione, ma solo per l’anno 2024, alle madri di due figli, fino al decimo anno di età del più giovane.
L’agevolazione, quindi, non si estende alle lavoratrici a termine né a quelle impiegate nel lavoro domestico.
Parallelamente, il comma 15 del medesimo articolo ha previsto per il 2024 un esonero contributivo parziale, pari a sei o sette punti percentuali, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, ma non al lavoro domestico. Tale riduzione è subordinata a limiti di reddito mensile: fino a 2.692 euro per l’esonero del 6% e fino a 1.923 euro per quello del 7%.
Il giudizio di legittimità costituzionale
Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano
Con ordinanza del 2024, il Tribunale di Milano – sezione lavoro ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023.
Il giudice ha denunciato la violazione di tre principi fondamentali:
- dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e irragionevolezza della norma;
- dell’art. 31 Cost., in quanto la misura non tutela in modo uniforme la maternità e la famiglia;
- dell’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con varie direttive dell’Unione europea (1999/70/CE, 2003/109/CE, 2004/38/CE, 2011/98/UE ), che sanciscono la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, nonché tra cittadini italiani, europei e di Paesi terzi.
Secondo il Tribunale, la limitazione del beneficio alle lavoratrici stabili determinerebbe una discriminazione diretta nei confronti delle madri con contratti a termine o di lavoro domestico, escluse pur trovandosi in analoghe condizioni familiari.
Inoltre, tale esclusione avrebbe effetti di discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici straniere, statisticamente più presenti nei settori a tempo determinato e domestico, con conseguente violazione anche dei principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dal diritto europeo e dalla Costituzione.
La decisione della Corte Costituzionale
Inammissibilità per discrezionalità legislativa
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Milano, affermando che la disciplina contenuta nei commi 180 e 181 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 rientra nella discrezionalità del legislatore.
Trattandosi di una misura temporanea e sperimentale, la norma mira a consentire una verifica progressiva della più adeguata configurazione del beneficio, calibrando nel tempo criteri e modalità di sostegno alla maternità in funzione delle risorse economiche disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio di cui all’art. 81 della Costituzione.
La Consulta ha tuttavia riconosciuto che le disposizioni impugnate presentano alcune criticità sistematiche, poiché l’esonero totale dei contributi previdenziali, privo di limiti di reddito, finisce per favorire le categorie più abbienti, escludendo le madri lavoratrici a tempo determinato.
Ciò nonostante, la Corte ha precisato che non le compete sostituirsi al legislatore nelle scelte di politica sociale ed economica, specialmente quando si tratta di misure transitorie e sperimentali, la cui effettività deve essere valutata e corretta nel tempo attraverso successivi interventi normativi.
L’evoluzione normativa come fattore correttivo
Nel motivare la propria decisione, la Corte costituzionale ha richiamato la successiva evoluzione legislativa, evidenziando che il legislatore ha già avviato un processo di ampliamento graduale della platea delle beneficiarie, includendo progressivamente anche le lavoratrici a termine e autonome con limiti di reddito, attraverso la legge di bilancio 2025 e il decreto-legge n. 95/2025.
Tale percorso di revisione conferma, secondo la Corte, la volontà del legislatore di correggere progressivamente la disciplina originaria e ciò rende superfluo un intervento additivo da parte del giudice costituzionale, che deve limitarsi a garantire il rispetto dei principi fondamentali senza interferire con l’autonomia legislativa.
L’esclusione del lavoro domestico
La Consulta ha infine confermato la legittimità dell’esclusione delle lavoratrici domestiche, sottolineando che esse sono soggette a un regime previdenziale speciale, distinto da quello ordinario, caratterizzato da aliquote contributive inferiori e da modalità di calcolo peculiari.
Tale disciplina trova giustificazione nella natura non imprenditoriale dei datori di lavoro domestico, che rende non assimilabile questo rapporto a quello del lavoro dipendente comune.
La specificità di tale regime previdenziale ha portato la Corte a escludere la possibilità di estendere a tale categoria la medesima disciplina prevista per gli altri rapporti di lavoro subordinato.
Invito a intervento strutturale sulla tutela della maternità
Pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni, la Corte Costituzionale ha colto l’occasione per richiamare il legislatore alla necessità di garantire coerenza sistematica e stabilità nelle politiche di sostegno alla maternità.
La Corte ha sottolineato l’urgenza di interventi strutturali, capaci di favorire concretamente la partecipazione femminile al lavoro e di rispondere al persistente calo demografico che caratterizza l’Italia.
In tale prospettiva, la graduale estensione delle agevolazioni contributive rappresenta un primo passo verso una maggiore equità tra le diverse tipologie di lavoro e una tutela più uniforme delle madri lavoratrici.
La sentenza, in breve
| Sintesi del caso | Il Tribunale di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, commi 180 e 181, della legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023), che prevede un esonero contributivo totale per le madri lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, escludendo quelle a termine e domestiche. |
| Questione dibattuta | Si contestava la violazione degli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di uguaglianza, tutela della maternità e parità di trattamento previsti anche dal diritto dell’Unione europea. Secondo il giudice rimettente, l’esclusione delle lavoratrici a termine e domestiche comportava una discriminazione diretta e indiretta, soprattutto verso le madri straniere. |
| Soluzione della Corte | La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni, ritenendo che la norma rientri nella discrezionalità del legislatore in quanto misura temporanea e sperimentale. Ha inoltre confermato la legittimità dell’esclusione delle lavoratrici domestiche, soggette a un regime previdenziale speciale, e ha invitato il legislatore a dare coerenza sistematica alle politiche di sostegno della maternità. |
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