Comunicazioni anomalie ISA triennio 2016-2018 nel Cassetto fiscale. 14 nuove criticità

Pubblicato il 16 novembre 2021

Pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione dei contribuenti, tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale o dei loro intermediari, le modalità con le quali rendere disponibile le seguenti informazioni:

Il provvedimento agenziale n. 314145 del 15 novembre 2021 è corredato anche da un Allegato, recante una specifica tecnica sulle diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016–2018.

Nel dettaglio, le eventuali tipologie di anomalie che possono essere potenzialmente intercettabili dall’Amministrazione finanziaria sono 14.

Si tratta delle irregolarità che possono interessare, per fare qualche esempio:

Elementi e informazioni a disposizione del contribuente, seconda tranche

Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

È da ricordare che si tratta della seconda campagna informativa effettuata dal Fisco, dopo che nello scorso mese di luglio erano state già comunicate ai contribuenti le anomalie rilevate nei modelli studi di settore e ISA per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.

Anomalie studi di settore ed ISA, consultabili dal Cassetto fiscale

I contribuenti possono prendere visione delle informazioni e degli elementi di anomalia individuati dall’Agenzia delle Entrate consultando il proprio “Cassetto fiscale”.

Analogamente possono fare gli intermediari incaricati, dopo aver ricevuto dai soggetti interessati la preventiva delega.

Le anomalie individuate possono essere trasmesse dall’Agenzia anche via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

Modalità di segnalazione alle Entrate di elementi e fatti non conosciuti

E’ specificato nel provvedimento del 15 novembre che i contribuenti e i loro intermediari possono fornire chiarimenti e precisazioni sconosciute all’Amministrazione finanziaria utilizzando lo specifico softwareComunicazioni anomalie 2021, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia nella sezione ISA, e utilizzabile come “canale dedicato” in relazione alla comunicazione ricevuta, senza necessità di attivare altri tipi di contatto con gli uffici dell’Agenzia.

Come regolarizzare le anomalie Studi di settore e ISA triennio d’imposta 2016-2018

I contribuenti, anche in base agli elementi e alle informazioni messi a disposizione dal Fisco, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, usufruendo del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy