Comunicazioni in cancelleria se fallisce Pec e fax

Pubblicato il 28 ottobre 2015

In Cassazione, deve ritenersi regolare la comunicazione via fax presso lo studio del difensore, qualora sia fallito il tentativo di comunicare l' atto giudiziario presso il domicilio eletto a Roma.

La ricevuta da cui risulta al cancelliere che il fax è andato a buon fine, è infatti valida fino a prova contraria del destinatario, che deve eventualmente dimostrare il mancato o incompleto ricevimento.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con sentenza n. 21892 depositata il 27 ottobre 2015, ove ha ribadito quella che è la procedura rituale di comunicazione degli atti in Cassazione

In ogni caso – ha precisato – la spedizione via pec costituisce la via prioritaria (sebbene non risulti ancora pubblicato il decreto ministeriale che accerta la funzionalità dei sistemi informatici in dotazione).

Qualora tuttavia il domiciliatario indicato si sia trasferito senza avvertire gli uffici, il cancelliere può ricorrere al fax (sempre che il difensore abbia indicato il relativo numero in un suo atto difensivo ai sensi dell'art. 125 c.p.c) e solo in seguito il biglietto va consegnato in cancelleria presso l'uffiico dove è in corso la causa.

Dunque, la domiciliazione ex lege in Cassazione può avvenire solo in via residuale, ovvero quando l'invio mediante pec e fax non sia andato a buon fine, ove il difensore non abbia indicato il suo indirizzo pec all'Ordine.

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