Comunicazioni Iva, definito il calendario

Pubblicato il 28 marzo 2017

Dal 1° gennaio 2017 non vi è più l'obbligo dell'invio annuale dello spesometro e al suo posto il decreto legge collegato fiscale, modificando il Dl n. 78/2010 e al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi dei contribuenti, ha introdotto due nuovi adempimenti: la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

A seguito di tale modifica normativa è intervenuta l'Agenzia delle Entrate ad uniformare – per l'anno 2017 – i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (Dlgs n. 127/2015) con quelli per l’invio obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute (Dl n. 78/2010), prevedendo anche per la prima modalità la semestralizzazione transitoria dell'adempimento.

Il tutto è avvenuto con il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, con il quale vengono dettate le disposizioni operative per la comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, allo stesso tempo, viene approvato definitivamente il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva introdotta dall'art. 21-bis del Dl 78/2010, inserito dal Decreto legge n. 193/2016.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, oltre alle relative note di variazione, nel corso del periodo d’imposta.

Come indicato dall'Agenzia nel provvedimento in oggetto, i contribuenti devono trasmettere per ogni fattura emessa e ogni fattura ricevuta:

Il provvedimento agenziale ha, poi, uniformato per l'anno 2017, con riferimento alle fatture emesse e ricevute i termini per la trasmissione dei dati sia per chi adempie obbligatoriamente sia per chi sceglie la via dell’opzione. È stabilito, infatti, che per il primo anno di applicazione, le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018. A regime, invece, sia la comunicazione opzionale che quella facoltativa dovranno essere trasmesse, con riferimento a ciascun trimestre solare:

- entro il 31 maggio per il primo trimestre

- entro il 16 settembre per il secondo trimestre

- entro il 30 novembre per il terzo trimestre

- entro il mese di febbraio per il quarto trimestre.

Modello Liquidazioni periodiche Iva

Inoltre, il provvedimento approva il Modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Il modello era già stato pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 21 marzo.

La comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche è fissata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo).

Modalità trasmissione dati

Per entrambe le comunicazioni – quella dei dati delle fatture emesse e ricevute e quella per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva - la trasmissione dei dati dovrà avvenire esclusivamente in via telematica direttamente a cura del contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato. Inoltre, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

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