Comunicazioni dalla Cancelleria solo via PEC

Pubblicato il 11 maggio 2018

Le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l'indirizzo PEC del difensore della parte, potendosi ricorrere alla trasmissione del biglietto a mezzo telefax o con rimessione all'ufficiale giudiziario per la notifica, ai sensi dell'articolo 136, comma 3, del Codice di procedura civile, solo se non sia possibile effettuare la comunicazione a mezzo PEC per causa non imputabile al destinatario.

Questo, con riferimento ai processi civili a cui risulta applicabile la disciplina dettata dalla Legge n. 221/2012 di conversione del Decreto legge n. 179/2012.

Lo ha enunciato la Seconda sezione civile di Cassazione con ordinanza n. 11316 del 10 maggio 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy