Le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l'indirizzo PEC del difensore della parte, potendosi ricorrere alla trasmissione del biglietto a mezzo telefax o con rimessione all'ufficiale giudiziario per la notifica, ai sensi dell'articolo 136, comma 3, del Codice di procedura civile, solo se non sia possibile effettuare la comunicazione a mezzo PEC per causa non imputabile al destinatario.
Questo, con riferimento ai processi civili a cui risulta applicabile la disciplina dettata dalla Legge n. 221/2012 di conversione del Decreto legge n. 179/2012.
Lo ha enunciato la Seconda sezione civile di Cassazione con ordinanza n. 11316 del 10 maggio 2018.
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